Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/15: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMG) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
l’adeguamento dei criteri di autorizzazione di cui all’articolo 22a. Tale adeguamento è soggetto a referendum. Questo meccanismo si ispira a quello del diritto costituzionale d’urgenza (cfr. art. 7c LOGA).
4.6 Margine di manovra del Consiglio federale
L’introduzione della facoltà di deroga conferisce al Consiglio federale un margine di manovra nel quadro degli obblighi derivanti dall’articolo 22 LMB. Nel momento in cui si applica questo margine di manovra, il Consiglio federale deve procedere a una ponderazione degli interessi e decidere se una situazione è da considerarsi una situazione straordinaria che richiede la salvaguardia degli interessi di politica estera e di politica di sicurezza del Paese e se vi è un’urgenza temporale e oggettiva che non consente un differimento legato a lavori legislativi.
Il Consiglio federale potrebbe quindi derogare ai criteri di autorizzazione soltanto per un periodo limitato, caso per caso, ed entro un quadro legale ben definito, per reagire a eventi straordinari in cui vi è urgenza.
4.7 Campo di applicazione
La facoltà di deroga del Consiglio federale si applicherebbe pertanto in primo luogo agli Stati con i quali la Svizzera commercia materiale bellico e in particolare ai suoi principali partner in materia di politica economica e di armamenti verso i quali non sarebbe più possibile autorizzare degli affari sulla base dell’articolo 22a LMB. In simili circostanze sarebbe importante che il Consiglio federale potesse effettuare una ponderazione degli interessi nel caso concreto, entro il quadro legale applicabile. Si tratta quindi di Paesi verso i quali le esportazioni di materiale bellico sono attualmente autorizzate conformemente alla legislazione in vigore. Le imprese svizzere interessate e quelle di tali Paesi sono inoltre ben integrate nelle catene del valore dell’industria della difesa.
In linea di principio, la facoltà di deroga consente al Consiglio federale di discostarsi dai criteri di autorizzazione di cui all’articolo 22a LMB in un quadro giuridico ben definito. Dato che la maggior parte dei criteri prevede tuttavia una differenziazione in base al tipo di materiale da esportare, alla situazione nel Paese di destinazione, al destinatario finale e all’impiego finale e che gli obblighi internazionali nonché i principi di politica estera della Svizzera delimitano il campo di applicazione, la facoltà di deroga si applicherebbe principalmente quando questa possibilità di differenziazione è esclusa dalla legge. Per questo motivo qui di seguito verranno esaminati soltanto i motivi di esclusione dell’articolo 22a, capoverso 2 lettere a e b LMB.
Applicabilità ai Paesi implicati in un conflitto armato interno o internazionale
Nel caso in cui un partner importante della Svizzera sul piano economico e della sicurezza fosse implicato in un conflitto armato interno o internazionale ai sensi dell’articolo 22a capoverso 2 lettera a LMB19, potrebbe rendersi necessaria la salvaguardia degli interessi di politica estera o di politica di sicurezza della Svizzera, a condizione che sia richiesta una reazione immediata e che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 22 LMB.
Tenuto conto di quanto precede, l’applicazione della facoltà di deroga dell’articolo 22b LMB può essere considerata se:
1. l’articolo 22a capoverso 2 lettera a LMB vieta l’esportazione verso uno Stato implicato in un conflitto armato internazionale.
19 Cfr. la definizione nel Messaggio del 5 marzo 2021 concernente l’iniziativa popolare «Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» e il controprogetto indiretto (modifica della legge sul materiale bellico) (FF 2021 623). 13/16