Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/15: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMG) · 16 pagine
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dello Stato ad autorizzare un affare con l’estero che solitamente non sarebbe autorizzabile sulla base di questo articolo prevale nettamente sull’interesse a non rilasciare l’autorizzazione.
Visto inoltre che l’industria delle tecnologie di sicurezza nazionale e di difesa è integrata in catene del valore internazionali sulle quali un rifiuto basato sull’applicazione dell’articolo 22a capoverso 2 LMB18 può avere ripercussioni, il Consiglio federale dovrebbe disporre del margine di manovra necessario per poter reagire rapidamente a circostanze eccezionali.
Spetta dunque al Consiglio federale determinare quali situazioni siano da qualificare come «eventi straordinari» ai sensi della facoltà di deroga. Simili circostanze potrebbero essere presenti in un contesto di forte escalation delle tensioni in materia di politica di sicurezza nel quale fossero coinvolti Stati con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche o diplomatiche. Va notato che queste circostanze si distinguono da quelle che portano alla sospensione o alla revoca di autorizzazioni già rilasciate (art. 19 cpv. 2 LMB).
4.4 Salvaguardia degli interessi del Paese (art. 22b cpv. 1 lett. b)
La salvaguardia degli interessi della Svizzera in materia di politica estera e di politica di sicurezza potrebbe essere richiesta in particolare qualora futuri sviluppi rendessero impossibile, sulla base dell’articolo 22a LMB, la continuazione della collaborazione industriale tra fornitori svizzeri e imprese d’armamento di un Paese partner della Svizzera.
Specialmente per quanto riguarda i Paesi con i quali la Svizzera intrattiene stretti rapporti e che sono partner economici e politici importanti, il Consiglio federale dovrebbe avere la facoltà, in simili circostanze eccezionali, di poter effettuare una ponderazione degli interessi, al fine di salvaguardare gli interessi di politica estera e di politica di sicurezza. La possibilità di procedere a una ponderazione degli interessi è importante, ad esempio, quando sono interessati affari di compensazione legati a un acquisto di materiale bellico e un rifiuto della domanda di esportazione rischierebbe di portare a misure di ritorsione che potrebbero ripercuotersi, ad esempio, sull’approvvigionamento dell’esercito svizzero.
Qualora dovessero verificarsi eventi straordinari e gli interessi di politica estera o di politica di sicurezza della Svizzera dovessero rendere necessaria una deroga a questi criteri, il Parlamento rimane coinvolto nell’applicazione del diritto d’urgenza previsto dalla Costituzione (cfr. art. 7c LOGA).
4.5 Urgenza temporale e oggettiva (art. 22b cpv. 2 e 3)
Il ricorso alla facoltà di deroga richiede anche che vi sia un’urgenza temporale e oggettiva che non consente un differimento legato a lavori legislativi. Un’urgenza temporale potrebbe ad esempio risultare dal fatto che i componenti per i quali è stata presentata una domanda di esportazione sono urgentemente necessari all’estero.
Se la deroga avviene mediante decisione, il Consiglio federale informa le Commissioni della politica di sicurezza dell’Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione, ossia dopo l’emanazione della decisione. Se la deroga avviene mediante ordinanza, il Consiglio federale ne limita in modo adeguato la durata di validità, che è al massimo di quattro anni e può essere prorogata una volta. In questo caso l’ordinanza decade automaticamente se, entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga, il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge per
18 Si ricorda che i sistemi d’arma finiti non sono i soli prodotti considerati come materiale bellico. I criteri di rifiuto dell’articolo 22a LMB riguarderebbero anche i componenti e gli assemblaggi forniti a imprese straniere nel quadro di catene del valore internazionali. 12/16