Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/15: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMG) · 16 pagine

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un’ordinanza limitandone in modo adeguato la durata (cpv. 3). In entrambi i casi questa facoltà di deroga è applicabile solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte cumulativamente:

1. la deroga ai criteri di autorizzazione di cui all’articolo 22a LMB rispetta i limiti assoluti fissati all’articolo 22 LMB;

2. sono dati eventi straordinari;

3. lo impone la salvaguardia degli interessi di politica estera o di politica di sicurezza del Paese;

4. vi è un’urgenza temporale e oggettiva che non consente un differimento legato a lavori legislativi.

4.2 Delimitazione dell’articolo 22 LMB (art. 22b cpv. 1)

Secondo l’articolo 22 LMB la disposizione di deroga è applicabile solo agli affari con l’estero che non violano il diritto internazionale pubblico e non sono in contrasto con i principi di politica estera della Svizzera e con i suoi obblighi internazionali.

4.2.1 Principi di politica estera

I principi di politica estera sono sanciti come obiettivi in particolare nell’articolo 54 Cost., in base al quale la Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese, contribuisce ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. Poiché sono iscritti nella Costituzione federale, i principi contenuti nell’articolo 54 Cost. possono essere relativizzati soltanto da altri interessi di politica estera. Essendo depositaria delle Convenzioni di Ginevra e data la sua tradizione umanitaria, la Svizzera ha inoltre un importante ruolo nella difesa del diritto internazionale umanitario e dei valori umanitari.

Nella valutazione delle domande di esportazione di materiale bellico, va sempre considerata la neutralità della Svizzera, composta dal diritto della neutralità (che si basa sulle Convenzioni dell’Aia del 18 ottobre 1907) e dalla politica della neutralità.

Mediante la sua politica della neutralità la Svizzera adotta pertanto delle misure, oltre a quelle concrete di natura giuridica, che assicurano efficacia e credibilità alla sua neutralità e garantiscono pertanto il suo statuto particolare di Stato permanentemente neutrale nella comunità internazionale.

4.2.2 Impegni internazionali della Svizzera

Vari impegni di diritto internazionale contratti dalla Svizzera riguardano le esportazioni di materiale bellico, tra cui embarghi internazionali sulle armi e sanzioni (principalmente quelli del Consiglio di sicurezza dell’ONU), il Trattato sul commercio delle armi, il diritto della neutralità, il diritto internazionale umanitario e i diritti umani. La loro applicazione e attuazione si basa sulle pertinenti fonti di diritto internazionale pubblico e sulla corrispondente giurisprudenza internazionale.

Dato il contesto attuale e la pertinenza per quanto riguarda il margine di manovra legato alla facoltà di deroga, gli obblighi derivanti dal diritto della neutralità sono trattati più in dettaglio qui di seguito.

Diritto della neutralità

Lo statuto della neutralità comporta obblighi sul piano del diritto internazionale contenuti nelle Convenzioni dell’Aia del 1907 e nel diritto internazionale