Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/15: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMG) · 16 pagine
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politica estera e di politica di sicurezza in un contesto internazionale sempre più instabile.
A titolo di esempio, nel caso in cui dei partner importanti della Svizzera sul piano economico e della sicurezza fossero coinvolti in un conflitto armato interno o internazionale, la facoltà di deroga consentirebbe potenzialmente di preservare relazioni commerciali rilevanti, cosa che non sarebbe possibile con il quadro legislativo attuale. La facoltà di deroga consentirebbe inoltre di garantire una maggiore certezza giuridica per gli affari di compensazione legati ad acquisiti di beni d’armamento dell’esercito svizzero.
5.3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della Confederazione
Il presente progetto di modifica della LMB non ha alcuna ripercussione finanziaria e sull’effettivo del personale della Confederazione.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull’articolo 107 capoverso 2 Cost. che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico. Va considerato anche l’articolo 54 capoverso 1 Cost., che stabilisce che gli affari esteri competono alla Confederazione.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto non viola alcun trattato o impegno di diritto internazionale. In particolare, è conforme agli impegni della Svizzera per quanto riguarda il Trattato sul commercio delle armi.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto comprende una disposizione importante contenente norme di diritto che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost., deve essere emanata sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale risulta dall’articolo 163 capoverso 1 Cost.