Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/15: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMG) · 16 pagine

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Al momento della valutazione di una domanda di autorizzazione, i criteri di rifiuto e di esclusione di cui all’articolo 22a, comprese le deroghe dei capoversi 3 e 4, sono da interpretare alla luce dell’articolo 22. Quest’ultimo prevede, tra le altre cose, che non venga violato il diritto internazionale pubblico. In questo modo viene assicurato che un affare con l’estero non sia in contrasto con gli impegni della Svizzera e in particolare che sia conforme all’ATT, al diritto della neutralità, al diritto internazionale umanitario e ai diritti umani. A ciò si aggiungono i principi di politica estera previsti all’articolo 54 della Costituzione (Cost.)12 seguenti: tutela dell’indipendenza e del benessere della Svizzera, lotta contro la povertà e promozione del rispetto dei diritti umani, della democrazia e della convivenza pacifica dei popoli. Poiché i principi di politica estera sono formulati in maniera più ampia dei criteri concreti di valutazione e di rifiuto, questi principi vengono mantenuti. Ciò significa concretamente che nell’interpretazione dell’articolo 22a va tenuto conto di tutti i principi di politica estera senza tralasciarne alcuno.

Il capoverso 1 menziona i criteri di cui bisogna tener conto nell’esame di una domanda, che non comportano necessariamente un rifiuto, ma richiedono una ponderazione degli interessi. Il Consiglio federale dispone pertanto di un margine discrezionale che gli consente di ponderare tali criteri nel caso concreto e decidere se rifiutare o meno la domanda. Il capoverso 2 definisce i casi in cui il rifiuto della domanda è imperativo.

Il capoverso 3 consente di rilasciare un’autorizzazione per singole armi da fuoco portatili o corte se le armi sono destinate a uso privato o sportivo a prescindere dai criteri menzionati. Per uso privato si intende segnatamente la caccia, la protezione personale o la collezione.

Il capoverso 4 prevede una deroga ai criteri di autorizzazione se il materiale bellico da esportare viene impiegato nell’ambito di interventi a favore della pace effettuati sulla base di un mandato delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o di un’organizzazione sovranazionale il cui obiettivo è il promovimento della pace. Poiché i Paesi destinatari sul cui territorio avvengono interventi a favore della pace sono implicati nella maggior parte dei casi in un conflitto armato interno o internazionale e/o violano in modo grave e sistematico i diritti umani, le esportazioni in questi Paesi sono in linea di massima imperativamente escluse. La Svizzera ha tuttavia interesse a far sì che simili affari con l’estero (si tratta in primo luogo di esportazioni) possano essere autorizzati in condizioni quadro ben definite13 derogando ai criteri di esclusione imperativi di cui al capoverso 2.

4 Commento alla disposizione

4.1 Articolo 22b

La facoltà di deroga introdotta nell’articolo 22b conferirebbe al Consiglio federale un margine di manovra che gli permetterebbe di adeguare la politica in materia di esportazioni di materiale bellico ai cambiamenti del contesto della politica estera e della politica di sicurezza. Questa facoltà consentirebbe inoltre di mantenere una capacità industriale adeguata alle esigenze della difesa nazionale della Svizzera (art. 1 LMB) e di tutelare i suoi interessi di politica estera.

Per analogia con l’articolo 7c della legge del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale può esercitare la sua facoltà di deroga prevista all’articolo 22b in due modi: può (i) derogare nel singolo caso mediante decisione ai criteri di rifiuto fissati all’articolo 22a LMB (cpv. 2) o (ii) emanare

12 RS 101

13 FF 2021 623, pag. 35

14 RS 172.010 9/16