Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/15: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMG) · 16 pagine

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politica d’armamento del DDPS puntano fortemente su questo aspetto. La STIB deve essere in grado di garantire in Svizzera le competenze tecnologiche e le capacità industriali centrali, con le competenze necessarie, per l’esercito e altre istituzioni federali responsabili della pubblica sicurezza.

La Svizzera, come la maggior parte dei Paesi, non è in grado di auto-approvvigionarsi in materia di difesa. Le dimensioni, relativamente piccole, del mercato interno non consentono una produzione economicamente sostenibile, visto che la domanda degli organi dell’apparato di sicurezza nazionale non è abbastanza forte. Le imprese della STIB devono pertanto poter esportare affinché il loro modello di affari sia redditizio. Per questa ragione, oltre alle vendite sul mercato interno e agli affari di compensazione (offset), riveste grande importanza in particolare anche la politica di controllo delle esportazioni, perché questi tre strumenti possono influenzare direttamente le possibilità di smercio delle imprese e quindi rappresentano le possibilità di gestione più dirette per rafforzare la STIB. Una STIB efficiente presuppone condizioni quadro competitive, che consentano alle imprese di offrire anche sul mercato internazionale prodotti e servizi concorrenziali. Attraverso la sua legislazione e la politica di controllo delle esportazioni, la Confederazione crea queste condizioni, nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e dei principi di politica estera.

In questo modo la STIB deve contribuire a ridurre la dipendenza della Svizzera dall’estero, in materia di politica d’armamento, negli ambiti definiti. Un’industria nazionale di difesa rafforza la libertà d’azione della Svizzera nel senso che crea delle interdipendenze con i suoi principali partner economici e nell’ambito della sicurezza (ad es. quando alcune imprese svizzere della STIB forniscono componenti e pezzi di ricambio essenziali per i sistemi d’armamento stranieri). Senza queste interdipendenze e in caso di gravi crisi politico-militari o dello scoppio di una guerra – quando si ha più che mai bisogno di un buon armamento ed equipaggiamento – l’approvvigionamento in beni militari dall’estero non sarebbe più garantito. In un simile scenario, le industrie d’armamento straniere dovrebbero rispondere in primo luogo al fabbisogno nazionale e dei loro partner e, per ragioni comprensibili, in maniera accessoria a quello di uno Stato neutro come la Svizzera. Soltanto in presenza di mutue interdipendenze la Svizzera potrebbe fare in modo di godere delle stesse priorità concesse dai suoi partner ad altri Paesi in caso di crisi.

1.2 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20248 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale corrispondente9.

1.3 Interventi parlamentari

Il presente progetto di modifica della LMB permette di stralciare la mozione 23.3585 della CPS-S «Modifica della legge sul materiale bellico».

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La Svizzera e la maggioranza dei suoi Stati partner fanno parte del Trattato sul commercio delle armi (ATT)10, che formula gli obblighi di diritto internazionale ai quali tutti gli Stati membri sono vincolati allo stesso modo.

Dall’attuazione del controprogetto all’iniziativa correttiva, la Svizzera dispone di un quadro giuridico in materia di controllo delle esportazioni più restrittivo di quello degli

8 FF 2024 525

9 FF 2024 526

10 RS 0.518.61 6/16