Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/15: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMG) · 16 pagine

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Stati membri dell’Unione europea (UE) e, pertanto, le imprese svizzere dell’industria d’armamento sono svantaggiate rispetto ai loro concorrenti europei. Le differenze più marcate consistono nel criterio di rifiuto imperativo nei casi in cui sono violati i diritti umani (art. 22a cpv. 2 lett. b LMB) e in quello in cui i Paesi sono implicati in un conflitto armato interno o internazionale (art. 22a cpv. 2 lett. a LMB). Queste differenze si spiegano, tra le altre cose, con la lunga tradizione umanitaria della Svizzera e la sua neutralità.

I criteri di autorizzazione applicati dagli Stati dell’UE nella rispettiva legislazione nazionale si basano sulla Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell’UE11. Ciò che distingue la Svizzera dall’UE è che il tenore dei criteri di rifiuto imperativo della legislazione svizzera (cfr. 3.1. «Presentazione dell’articolo 22a») è formulato in maniera inequivocabile. Dal canto loro, gli Stati dell’UE dispongono in genere nelle proprie legislazioni di un margine di manovra sufficiente a permettere – se ad esempio sono in gioco i loro interessi nazionali – l’esportazione di materiale bellico verso Paesi per i quali in linea di principio l’autorizzazione non verrebbe concessa.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

La mozione 23.3585 della CPS-S incarica il Consiglio federale di modificare la LMB come segue:

Articolo 22b (nuovo) Deroga del Consiglio federale ai criteri di autorizzazione per affari con l’estero

1 Nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 22, il Consiglio federale può derogare ai criteri di autorizzazione di cui all’articolo 22a:

a. in presenza di eventi straordinari; e

b. se lo impone la salvaguardia degli interessi di politica estera o di politica di sicurezza del Paese.

2 Se la deroga è concessa mediante decisione, il Consiglio federale informa le Commissioni della politica di sicurezza dell’Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.

3 Se la deroga è concessa mediante ordinanza, il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità della stessa; la durata di validità è al massimo di quattro anni. Può prorogarla una volta. In questo caso, l’ordinanza decade, se entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale un disegno per l’adeguamento dei criteri di autorizzazione di cui all’articolo 22a.

Prima di illustrare le condizioni che devono essere soddisfatte affinché il Consiglio federale possa far ricorso alla facoltà di deroga prevista dal nuovo articolo 22b, è necessario presentare brevemente i criteri di autorizzazione dell’articolo 22a LMB ai quali il Consiglio federale potrebbe derogare nonché l’articolo 22 LMB, che contiene le linee direttrici da seguire durante la valutazione delle domande per l’autorizzazione di affari con l’estero specificate nell’articolo 22a LMB.

Presentazione dell’articolo 22

L’articolo 22 LMB ha il seguente tenore:

Art. 22 Fabbricazione, attività di mediazione, esportazione e transito

11 Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99; modificata da ultimo dalla decisione (PESC) 2019/1560, GU L 239 del 17.9.2019, pag. 16 7/16