Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/15: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMG) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

La fabbricazione, le attività di mediazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all’estero sono permessi se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti.

L’articolo 22 LMB stabilisce le condizioni di autorizzazione. Le domande per l’autorizzazione di affari con l’estero vengono autorizzate purché non violino il diritto internazionale pubblico e non ledano i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti.

Presentazione dell’articolo 22a I criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero figurano all’articolo 22a LMB. Il loro tenore è il seguente:

Art. 22a Criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero

1 Nella valutazione di una domanda per l’autorizzazione di affari con l’estero secondo l’articolo 22 e per la conclusione di contratti secondo l’articolo 20 occorre considerare:

a. il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale;

b. la situazione all’interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti dell’uomo e della rinuncia all’impiego di bambini-soldato;

c. le iniziative della Svizzera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo; occorre tener conto in particolare dell’eventualità che il Paese destinatario figuri tra i Paesi meno sviluppati nell’elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo stilato dal Comitato d’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

d. il comportamento del Paese destinatario nei confronti della comunità internazionale, in particolare in relazione all’osservanza del diritto internazionale;

e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

2 L’autorizzazione per affari con l’estero conformemente all’articolo 22 e per la conclusione di contratti conformemente all’articolo 20 non è rilasciata se:

a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;

b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti dell’uomo;

c. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o

d. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

3 In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un’autorizzazione per singole armi da fuoco portatili o corte di qualunque calibro e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

4 In deroga al capoverso 2, può essere rilasciata un’autorizzazione per affari con l’estero relativi a interventi in favore della pace che si basano su un mandato delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o di un’organizzazione sovranazionale il cui obiettivo è il promovimento della pace.

L’articolo 22a contiene i criteri di cui tener conto per affari con l’estero (criteri di rifiuto, cpv. 1) o che escludono imperativamente qualsiasi autorizzazione (criteri di esclusione, cpv. 2). Sono inoltre previste deroghe nei capoversi 3 e 4.