Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/18: Modifica dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti) · 17 pagine

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Le persone incaricate dell’accertamento della volontà relativa alla donazione (art. 8h cpv. 1 lett. a) pos- sono accedere ai dati di cui hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti, ossia in primis ai dati personali necessari ai fini di un’identificazione univoca. Nel caso in cui per esempio non sia noto il nu- mero AVS di una certa persona, si devono poter cercare altri dati personali affinché il registro fornisca un risultato di ricerca univocamente attribuibile. La persona che esegue la consultazione può inoltre visualizzare la dichiarazione di volontà e le indicazioni riguardanti la persona di fiducia. Le persone che eseguono le consultazioni non devono per contro aver accesso all’indicazione relativa al consenso della persona all’utilizzo dei dati per scopi di ricerca e garanzia della qualità (cpv. 2).

Le autorizzazioni d’accesso dei collaboratori del servizio nazionale di attribuzione (cpv. 3) dipendono dal rispettivo compito che assumono nel quadro della tenuta del registro. Il servizio nazionale di attribuzione dispone da una parte dei diritti d’accesso direttamente legati al suo compito di tenuta del registro, dall’al- tra a quelli legati al fatto di poter essere consultato indirettamente in merito a un’iscrizione (art. 10a cpv. 2bislegge sui trapianti rivista [modifica del 29 settembre 2023])12. I collaboratori del servizio nazio- nale di attribuzione assistono le persone che hanno problemi a creare o modificare un’iscrizione. La persona che presta assistenza dispone a tal fine di una speciale maschera nel registro. Oltre ai cognomi e ai nomi, la maschera può visualizzare anche la data di nascita, il luogo di attinenza o parti del numero AVS che devono essere richiesti alla persona che chiama per verificarne l'identità. Le informazioni rela- tive alla dichiarazione di volontà o alla persona di fiducia non possono essere visualizzate nella ma- schera di supporto. Questa mostra soltanto quando è stata creata un’iscrizione e se e quando è stato compilato o modificato un campo. A questo scopo vengono visualizzate le marche temporali delle ultime cinque modifiche di un campo. In questo modo il collaboratore del servizio nazionale di attribuzione può verificare se il sistema si comporta correttamente. Per prestare assistenza tecnica alle persone negli ospedali che possono consultare direttamente il registro, i collaboratori del servizio nazionale di attribu- zione non hanno bisogno di accedere ai dati del registro. Se un problema tecnico di accesso non può essere risolto in tempo utile, la persona dell’ospedale può consultare un’iscrizione telefonando al servizio nazionale di attribuzione secondo l’articolo 8i capoverso 1 (lett. a).

Se la volontà relativa alla donazione è accertata mediante consultazioni telefoniche, possibili in singoli casi secondo l’articolo 8i capoverso 1, il collaboratore del servizio nazionale di attribuzione può, se la ricerca ha esito positivo, trasmettere al servizio richiedente i dati della persona interessata, nonché la sua dichiarazione di volontà ed eventuali indicazioni riguardanti la persona di fiducia, direttamente dal sistema in forma criptata. L’indicazione relativa al consenso di una persona a essere contattata in merito all’utilizzo dei dati a fini di ricerca (cfr. art. 8b cpv. 1 lett. a n. 8) non è inclusa nella trasmissione (lett b).

Il servizio nazionale di attribuzione assume anche i compiti del titolare del trattamento secondo la LPD nella misura in cui l’ordinanza non ne assegna uno all’UFSP. Nel quadro di questo compito i collaboratori possono consultare tutti i dati (lett. c). Ciò è necessario in particolare qualora si debba indagare su even- tuali violazioni della sicurezza dei dati o se delle persone esercitano il loro diritto d’accesso. Per l’allesti- mento di statistiche è possibile consultare solamente dati pseudonimizzati (lett. d). I diritti di consultazione variano in funzione dei ruoli che i collaboratori del servizio nazionale di attribuzione assu- mono a seconda della situazione e delle autorizzazioni loro abbinate.

La consultazione dei collaboratori dell’UFSP per scopi di esecuzione e di sorveglianza è limitata ai dati pseudonimizzati (cpv. 4). Nel quadro del loro obbligo di sorveglianza (art. 63 legge sui trapianti) devono per esempio verificare a campione se le consultazioni del registro avvengono nel rispetto della legge. A tale scopo, utilizzano i dati di login della consultazione delle iscrizioni nel registro e l’eventuale data del decesso della persona per verificare periodicamente se le consultazioni avvengono conformemente all’articolo 8c capoverso 2 della legge sui trapianti rivista, ossia in prossimità del momento della morte. La registrazione dei dati di login è richiesta dall’articolo 4 capoversi 2 e 4 OPDa e non deve essere nuovamente menzionata nella presente ordinanza. La valutazione a fini di sorveglianza e di rispetto delle disposizioni in materia di protezioni dei dati si desume, rispettivamente, dagli articoli 57m–57o della legge del 21 marzo 199713 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e dall’articolo 4 ca- poverso 5 OPDa. Se da una valutazione risulta che un caso deve essere approfondito, si può utilizzare come identificatore univoco il numero AVS della persona interessata. Le persone autorizzate

12FF 2023 2294.

13 RS 172.010