Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/18: Modifica dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti) · 17 pagine

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Art. 6d Accertamento del consenso e informazione delle persone autorizzate a decidere

L’accertamento del consenso segue lo stesso iter dell’accertamento dell’opposizione nel caso degli or- gani, tessuti o cellule cui si applica il disciplinamento del consenso presunto. Il capoverso 1 rimanda di conseguenza all’articolo 8c capoversi 1–3 della legge sui trapianti nonché ai punti della presente ordi- nanza in cui è descritto l’accertamento dell’opposizione.

L’informazione degli stretti congiunti e della persona di fiducia quanto ai loro diritti e doveri nonché allo svolgimento della donazione di organi è in larga parte analoga a quella che avviene nei casi cui si applica il disciplinamento del consenso presunto. L’obbligo di informare riguardo alla presenza di un termine per la decisione decade poiché in caso di applicazione del disciplinamento del consenso non è richiesto alcun termine per decidere (cpv. 2 e 3).

Art. 6e Procedimento in caso di più persone autorizzate a decidere

Nei casi in cui vi siano più persone autorizzate a decidere il procedimento corrisponde a quello del diritto vigente (attuale art. 5 cpv. 3 ordinanza sui trapianti).

Art. 7 cpv. 1

La legge sui trapianti incarica il Consiglio federale di emanare prescrizioni sull’accertamento della morte. Dato il carattere medico-scientifico della tematica, il Consiglio federale rimanda al riguardo, come finora, ai pertinenti punti delle direttive dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) «Accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi e preparazione del prelievo di organi». Viene ora chiarito a livello di ordinanza che le prescrizioni sull’accertamento della morte si applicano quando la morte so- pravviene sia a seguito di una grave lesione cerebrale, sia di un arresto cardiocircolatorio.

L’attuale allegato 1 diventa l’allegato 1a, per cui si rimanda ora a quest’ultimo.

Art. 8 Durata dei provvedimenti medici preparatori

I provvedimenti medici preparatori sono eseguiti tra l’interruzione della terapia e il prelievo d’organi. Non hanno alcuna utilità per i pazienti, ma sono necessari per mantenere la funzionalità degli organi. Nel disciplinamento del consenso vigente, i provvedimenti medici preparatori prima della morte sono am- messi solo con il consenso della persona interessata o delle persone autorizzate a decidere. Poiché nel disciplinamento del consenso presunto il consenso è appunto presunto, tali provvedimenti sono già am- messi per un breve lasso di tempo durante l’accertamento della volontà relativa al prelievo (art. 10 cpv. 1 legge sui trapianti rivista). La legge sui trapianti modificata incarica il Consiglio federale di stabilire il termine entro cui attuare i provvedimenti medici preparatori prima e dopo la morte.

Tale prescrizione è attuata come segue: prima della morte possono essere eseguiti provvedimenti me- dici preparatori per massimo 48 ore (cpv. 1 lett. a); dopo la morte, come finora, per massimo 72 ore (cpv. 1 lett. b).

Se la morte cerebrale non sopraggiunge entro 48 ore, il termine per eseguire provvedimenti medici pre- paratori prima della morte può essere prolungato di altre 48 ore qualora si prenda in considerazione una donazione dopo un arresto cardiocircolatorio persistente (cpv. 2). Questo tipo di donazione di organi è possibile nel caso di persone per cui si deve decidere di interrompere i trattamenti di mantenimento in vita a causa di una prognosi infausta. Dopo l’interruzione del trattamento la circolazione si arresta. Di conseguenza il cervello, non ricevendo più sangue, smette di funzionare. Questa proroga di 48 ore con- sente agli specialisti dell’ospedale di fare i preparativi necessari per il prelievo e il trapianto di organi. La donazione è possibile anche se, contrariamente alle attese, la morte cerebrale sopraggiunge durante questi preparativi. I termini per i provvedimenti medici preparatori prima della morte sono attualmente contenuti nei suggerimenti per la messa in pratica, non vincolanti, allegati alle direttive dell’ASSM sull’ac- certamento della morte. Sancire questi termini in modo vincolante consente anche di mettere in pratica una raccomandazione scaturita dalla valutazione della legge sui trapianti5 che invitava a fissare in modo vincolante la durata massima dei provvedimenti medici preparatori prima della morte.

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