Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/18: Modifica dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti) · 17 pagine
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designata dalla persona interessata possono opporsi al prelievo di organi, tessuti e cellule entro un ter- mine di 24 ore. Qualora vengano prelevati esclusivamente tessuti, il termine è di 12 ore. Se gli stretti congiunti o la persona di fiducia non si oppongono entro questo termine, il prelievo è consentito.
2.4 Termini per l’esecuzione dei provvedimenti medici preparatori
I provvedimenti eseguiti prima del prelievo di organi non hanno alcuna utilità per il donatore, ma sono indispensabili per mantenere la funzionalità degli organi. Il passaggio al disciplinamento del consenso presunto implica che tali provvedimenti possano essere eseguiti solo fintanto che non si ha conoscenza di un’opposizione al prelievo. È fatta eccezione per gli organi, i tessuti o le cellule il cui prelievo richiede il consenso: in questi casi, per eseguire i provvedimenti medici preparatori prima della morte è sempre richiesto il consenso preventivo.
L’avamprogetto sancisce il tempo massimo per il quale si possono eseguire provvedimenti medici pre- paratori prima e dopo la morte. Se i congiunti o la persona di fiducia si oppongono entro questo termine o se si viene a conoscenza di un’opposizione della persona interessata, i provvedimenti devono essere immediatamente interrotti.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 1 cpv. 3
Il prelievo di organi, tessuti e cellule utilizzati nella fabbricazione di espianti standardizzati allogeni con- tinua a essere soggetto al disciplinamento del consenso (art. 8 cpv. 5 legge sui trapianti). All’impiego di questi organi, tessuti o cellule si applicano di conseguenza gli articoli sull’accertamento del consenso enumerati in questo capoverso.
Sezione 1: Accertamento dell’opposizione
La sezione 1 concretizza l’articolo 8c della legge sui trapianti rivista, disciplinando i singoli passi che il personale specializzato dell’ospedale deve intraprendere per accertare l’opposizione. Il titolo della se- zione è modificato di conseguenza.
Art. 3 Dichiarazione di volontà relativa alla donazione determinante
È possibile che una persona abbia per esempio compilato una tessera di donatore d’organi e in seguito si sia iscritta anche nel registro esprimendo una volontà divergente. In tali casi va presa in considera- zione la dichiarazione più recente. Le volontà espresse oralmente sono vincolanti quanto quelle espresse per scritto. Se nel registro viene per esempio trovata una dichiarazione di consenso, ma i congiunti sanno, da dichiarazioni fatte a voce dalla persona, che questa aveva cambiato opinione dopo l’iscrizione, fa fede quest’ultima dichiarazione di volontà.
Art. 4 Assenza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione documentata
L’articolo corrisponde nel contenuto all’attuale articolo 4, essendo ora il contenuto dell’attuale capo- verso 2 disciplinato nell’articolo 3. Se nel registro delle donazioni di organi e di tessuti o in un documento direttamente disponibile (p. es. una tessera di donatore d’organi) figura una dichiarazione della persona interessata relativa alla donazione, questa è determinante e gli stretti congiunti sono informati al riguardo. Se dagli accertamenti dell’ospedale non emergono indizi che la persona interessata abbia fatto una dichiarazione relativa alla donazione, gli stretti congiunti raggiungibili fungono da persone di riferimento: va quindi chiesto loro se per esempio sono a conoscenza, da colloqui precedenti o da documenti non accessibili all’ospedale, che la persona si sia espressa a favore o contro la donazione o anche se sanno di altre persone che potrebbero essere a conoscenza di una simile dichiarazione (cpv. 1).
Il capoverso 2 stabilisce la cerchia degli stretti congiunti in analogia all’attuale articolo 3 e non subisce cambiamenti contenutistici.
Come finora, chi comunica l’esistenza di una volontà relativa alla donazione non deve necessariamente avere 16 anni compiuti. Il capoverso 3 è modificato unicamente dal punto di vista redazionale al tenore della legge sui trapianti rivista, ma non subisce cambiamenti in termini di contenuto.