Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/18: Modifica dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti) · 17 pagine

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di volontà contraddittorie, ossia per esempio se oltre all’iscrizione nel registro viene trovata una tessera di donatore di organi. In questi casi secondo l’articolo 3 fa fede la dichiarazione più recente.

Secondo l’articolo 8c capoverso 2 della legge sui trapianti rivista è consentito consultare il registro dopo che è stata decisa l’interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita. Per verificare se il registro è stato consultato in maniera legale, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può visionare l’even- tuale data della morte delle iscrizioni consultate. Può in questo modo controllare se il registro è stato effettivamente consultato in una data prossima al decesso (n. 10).

In alternativa a una concreta dichiarazione di volontà è anche possibile indicare una persona di fiducia incaricata di prendere la decisione in vece dell’interessato (lett. b).

I dati personali e il numero AVS registrati nello smartphone dell’utente al momento del rilascio dell’Id-e possono essere ripresi nel registro in modo automatico (cpv. 2). Si evitano in questo modo gli errori che potrebbero verificarsi in caso di inserimento manuale da parte della persona.

Art. 8c Interfaccia con l’Ufficio centrale di compensazione

Il registro dispone di un’interfaccia con il registro Unique Person Identification (UPI) dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) per confrontare i dati.

Se nel registro degli UPI-Services vengono modificati dei dati, per esempio in caso di cambiamento del cognome dopo il matrimonio, in sede di confronto questi dati sono adeguati anche nel registro (lett. a).

Il confronto con la banca dati dell’UCC permette di trasmettere al registro la data del decesso in modo che si possano cancellare le iscrizioni delle persone decedute. Il confronto avviene ogni giorno lavora- tivo. Esso permette di bloccare l’accesso alle iscrizioni delle persone decedute. La cancellazione avviene dopo 15 anni (lett. b n. 1; v. anche commento all’art. 8m cpv. 2). Per controllare le iscrizioni consultate, l’UFSP può visionare una data del decesso trasmessa per altri due anni dopo la morte della persona (v. commento all’art. 8b cpv. 1 lett. a n. 10) a scopo di sorveglianza (lett. b n. 2).

Art. 8d Compiti del servizio nazionale di attribuzione

Lo sviluppo dell’infrastruttura tecnica del registro delle donazioni di organi e di tessuti è assicurato dall’Uf- ficio federale della sanità pubblica (UFSP), ma a tenere il registro è il servizio nazionale di attribuzione. Le diverse competenze e responsabilità che ne discendono secondo la legge del 25 settembre 20208 sulla protezione dei dati [LPD] sono illustrate negli articoli 8d e 8e. I compiti del titolare del trattamento secondo l’articolo 5 lettera j LPD sono ripartiti tra i due organi. Il servizio nazionale di attribuzione è responsabile degli ambiti che non sono attribuiti all’UFSP e cioè in particolare del compito di notificare il trattamento dei dati all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), docu- mentare eventuali incidenti legati alla sicurezza dei dati all’IFPDT e, se necessario, notificarli all’IFPDT ed eventualmente alle persone interessate. Queste ultime possono inoltre far valere presso il servizio nazionale di attribuzione i loro diritti secondo la LPD, in particolare il diritto d’accesso (cpv. 1).

Il servizio nazionale di attribuzione garantisce gli aspetti organizzativi della sicurezza dei dati e delle informazioni, attuando e documentando le misure del piano di sicurezza nel quadro della tenuta del registro (cpv. 2).

Il registro è gestito dall’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). In quanto or- gano responsabile della tenuta del registro, il servizio nazionale di attribuzione sostiene l’operatore tec- nico, ossia l’UFIT, nell’assicurarne l’ampia disponibilità. In caso per esempio di guasti o di limitata disponibilità, adotta in collaborazione con l’UFIT le misure pertinenti (cpv. 3). Sulle base delle istruzioni elaborate dall’UFIT o dall’UFSP, il servizio nazionale di attribuzione redige inoltre le istruzioni per l’uso per gli utenti e le mette a loro disposizione (cpv. 4), illustrandovi in particolare come effettuare o modifi- care le iscrizioni nel registro e come queste possono essere consultate da parte delle persone autoriz- zate. Il servizio nazionale di attribuzione assiste inoltre gli utenti in caso di problemi con l’utilizzo del registro o di problemi di software, facendo appello se necessario all’operatore tecnico (cpv. 5).

8 RS 235.1