Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/18: Modifica dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti) · 17 pagine

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Il nuovo articolo 40a ORUm precisa la cerchia degli stretti congiunti ai sensi dell’articolo 36 capoversi 2– 3bisLRUm e stabilisce chi tra loro è autorizzato a decidere secondo l’articolo 36 capoverso 3bisLRUm. Il disciplinamento dell’autorizzazione a decidere e la cerchia degli stretti congiunti coincidono nel conte- nuto con il disciplinamento della legislazione in materia di trapianti (cfr. art. 4 cpv. 2 nonché art. 5 dell’or- dinanza sui trapianti rivista). In questo modo si assicura, come finora, che per la ricerca su persone decedute abbiano obbligo di accesso o siano autorizzati a decidere gli stessi congiunti che nella legisla- zione in materia di trapianti.

Come nella legislazione sui trapianti è autorizzato a decidere sull’utilizzazione del corpo della persona deceduta o di sue parti secondo il capoverso 2, chi fra i congiunti era più strettamente legato alla persona deceduta e ha compiuto 16 anni.

Analogamente all’articolo 5 dell’ordinanza sui trapianti, il capoverso 3 stabilisce per assunto che gli stretti congiunti elencati nel capoverso 1 in ordine decrescente siano i più strettamente legati alla persona deceduta nella misura in cui abbiano regolarmente mantenuto un contatto personale con la stessa fino alla sua morte.

Se vi sono più persone autorizzate a decidere sull’utilizzazione del corpo della persona deceduta o di sue parti per la ricerca, l’utilizzazione è ammessa se tutte vi hanno acconsentito.

Il capoverso 5 recepisce il disciplinamento dell’articolo 6 dell’ordinanza sui trapianti secondo cui la per- sona con diritto di rappresentanza secondo il diritto civile è considerata persona di fiducia, con gli ade- guamenti formali richiesti dalla legislazione sulla ricerca umana.

Modifica dell’ordinanza sulle sperimentazioni cliniche

Art. 16 cpv. 2

Secondo l’articolo 16 capoverso 1 OSRUm, rimasto invariato, il materiale biologico e i dati sanitari per- sonali raccolti da una persona coinvolta in una sperimentazione clinica in situazione d’emergenza che decede senza che sia stato possibile ottenere a posteriori un consenso o un rifiuto a tale coinvolgimento (art. 15) possono essere utilizzati soltanto se tale persona ha acconsentito all’utilizzazione nel quadro delle direttive del paziente o in un’altra forma.

Secondo il diritto vigente l’utilizzazione è inoltre ammessa se non esiste una dichiarazione di consenso secondo il capoverso 1, ma gli stretti congiunti o una persona di fiducia designata vi hanno acconsentito. Anche secondo il nuovo diritto continuerà a essere possibile ottenere un consenso per l’utilizzazione di materiale biologico prelevato da una persona ancora vivente e di dati personali inerenti la salute rilevati presso la persona prima della morte. Nel quadro della modifica della legislazione in materia di trapianti viene tuttavia rivalutato in questa situazione il consenso a posteriori (art. 31 cpv. 3 LRUm). Secondo il capoverso 2 non sono più gli stretti congiunti a essere autorizzati a prendere la decisione conformemente alle prescrizioni sulla ricerca su persone decedute (art. 36 LRUm), bensì la persona o le persone che rappresentano la persona fino alla morte. La presente rivalutazione poggia sull’idea che nel quadro di progetti di ricerca in situazioni d’emergenza non viene fatto alcun intervento a posteriori sul corpo della persona deceduta e che quindi un cambiamento del potere decisionale non appare appropriato nell’at- tuale prospettiva. Di conseguenza deve essere autorizzata alla decisione a posteriori la persona che fungeva già da rappresentante legale prima della morte della persona interessata e quindi durante lo svolgimento del progetto di ricerca secondo l‘articolo 30 LRUm. Nel caso dei bambini si rimanda all’arti- colo 304 capoverso 1 del Codice civile25 (di norma i genitori), nel caso degli adulti all’articolo 378 Codice civile; è escluso il curatore (art. 378 cpv. 1 n. 2 Codice civile), poiché la curatela prende fine con la morte dell’interessato (art. 399 cpv. 1 Codice civile).

25 SR 210