Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/18: Modifica dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti) · 17 pagine

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I termini menzionati si applicano con riserva del capoverso 3: i provvedimenti medici preparatori devono essere immediatamente interrotti non appena risulti nota un’opposizione da parte della persona interes- sata o i congiunti si oppongano al prelievo.

Art. 8a Provvedimenti medici preparatori non ammessi

L‘articolo non subisce alcuna modifica contenutistica; vengono unicamente adeguati i rimandi.

Sezione 3: Registro delle donazioni di organi e di tessuti

Nel disciplinamento del consenso presunto occorre poter disporre di un mezzo affidabile e sicuro per dichiarare la propria volontà relativa al prelievo di organi, tessuti o cellule dopo la morte. Nell’articolo 10a della legge sui trapianti rivista è previsto a tale scopo un registro. Il registro delle donazioni di organi e di tessuti è disciplinato nell’ordinanza in una sezione a sé stante. Consente di iscrivere l’opposizione, il consenso o un’altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

Art. 8b Contenuto del registro delle donazioni di organi e di tessuti

Se un paziente presenta gli estremi per una donazione di organi o tessuti, gli specialisti medici devono chiarire se la persona interessata ha iscritto una dichiarazione di volontà relativa alla donazione nel registro delle donazioni di organi e di tessuti (art. 8c cpv. 1 legge sui trapianti rivista). In determinate circostanze, chi effettua la ricerca dispone solo di indicazioni limitate sul paziente. Nel registro sono pertanto registrati diversi identificatori che permettono di trovare un’iscrizione nel registro e attribuirla inequivocabilmente alla persona interessata. Oltre ai nomi, al cognome, alla data di nascita e al luogo di nascita o di attinenza (cpv. 1 lett. a n. 1–3) è inoltre previsto che nel registro sia iscritto il numero AVS. Tale numero si trova sulla tessera dell’assicuratore-malattie e nella maggior parte dei casi dovrebbe essere disponibile in ospedale. Serve ad attribuire inequivocabilmente una registrazione a una persona (n. 4). In caso di registrazioni semplificate secondo l’articolo 8g per le quali non viene effettuata alcuna autentificazione mediante Id-e, per un’attribuzione sicura occorre indicare almeno nomi, cognome, data di nascita, oltre a luogo di attinenza o di nascita e indirizzo e-mail.

A intervalli regolari, le persone registrate devono essere invitate per e-mail a verificare se i loro dati sono ancora aggiornati. Per poter essere raggiunte, le persone devono iscrivere nel registro il loro indirizzo email. I dati di contatto sarebbero peraltro necessari anche qualora venisse scoperta una violazione della sicurezza dei dati da comunicare alle persone interessate. Poiché una dichiarazione di volontà relativa alla donazione è salvata nel registro per diversi decenni e gli indirizzi e-mail cambiano spesso, occorre per tali casi iscrivere nel registro anche un numero di telefono (n. 5).

Il registro consente di differenziare l’espressione della propria volontà relativa al prelievo di organi, tessuti o cellule dopo la morte (n. 6). Oltre a opporsi o ad acconsentire in generale al prelievo è anche possibile limitare il consenso al prelievo di determinati organi, tessuti o cellule.

Le persone che effettuano unicamente una registrazione semplificata (v. commento all’art. 8g), devono indicare in un campo dove altro hanno dichiarato la propria volontà relativa alla donazione, oltre al regi- stro (n. 7).

Per la comunicazione di dati non anonimizzati per scopi di ricerca e garanzia della qualità è necessario secondo l’articolo 59b capoverso 4 lettera a della legge sui trapianti rivista (modifica del 29 settembre 2023)6 il consenso delle persone registrate. Al momento della registrazione, queste possono indicare nel registro se acconsentono a essere contattate nel quadro di un progetto concreto di ricerca o di ga- ranzia della qualità (n. 8). I particolari sulla procedura relativa alla comunicazione di dati non anonimizzati a scopi di ricerca sono contenuti nel commento all’articolo 8o.

La data dell’ultimo accesso al registro da parte della persona iscritta deve essere già registrata in base alle prescrizioni del diritto in materia di protezione dei dati (art. 4 ordinanza del 31 agosto 20227 sulla protezione dei dati [OPDa]). La data è tuttavia visualizzata anche nel momento in cui si consulta il regi- stro, in modo tale che chi effettua questa operazione possa vedere quando la persona ha visualizzato l’ultima volta la sua iscrizione (n. 9). Ciò risulta particolarmente utile in presenza di più dichiarazioni

6FF 2023 2294

7 RS 235.11