Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/18: Modifica dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti) · 17 pagine

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Art. 5 Persone autorizzate a decidere

L’articolo è stato rielaborato dal punto di vista redazionale, leggermente ristrutturato e adeguato alle condizioni del disciplinamento del consenso presunto. Dal punto di vista contenutistico non vi sono cam- biamenti rispetto al diritto vigente.

Se non si ha conoscenza di una dichiarazione relativa alla donazione, è autorizzata a decidere, come finora, la persona all’interno della cerchia degli stretti congiunti che era più prossima alla persona inte- ressata (cpv. 1). Il personale specializzato dell’ospedale deve accertare chi sia consultando i congiunti raggiungibili. Nel caso in cui non vi siano indizi contrari, l’articolo 4 capoverso 2 riporta a titolo orientativo un elenco in cascata dei congiunti presumibilmente più prossimi alla persona interessata. Le persone sono prese in considerazione nell’ordine menzionato nella misura in cui abbiano mantenuto un contatto personale regolare con la persona interessata prima della morte.

Come finora, sarà possibile designare in vita una o più persone di fiducia chiamate a decidere in merito a una donazione di organi in caso di decesso. Analogamente a quanto previsto per il consenso o l’op- posizione a un prelievo, il presupposto per poter designare autonomamente una persona di fiducia è aver compiuto 16 anni (art. 8a legge sui trapianti). Tale condizione non è più esplicitamente sancita nell’ordinanza in quanto già desumibile dalla legge sui trapianti. Secondo l’articolo 8 capoverso 4 della legge sui trapianti rivista, la persona di fiducia subentra agli stretti congiunti ed è di conseguenza consi- derata quale persona autorizzata a decidere (cpv. 1–3).

Nella pratica capita spesso di individuare diverse persone autorizzate a decidere, per esempio se vi sono più stretti congiunti secondo l’elenco in cascata nell’articolo 4 capoverso 2 (p. es. nessun partner, ma più figli) o se una persona ha designato più persone di fiducia. In questi casi il prelievo sarà possibile, come finora, anche se non tutte le persone autorizzate a decidere sono raggiungibili (cpv. 4). Occorre tuttavia raggiungere almeno una di queste persone e accertarne il diritto all’opposizione (art. 8 cpv. 3 legge sui trapianti).

Art. 6 Persona con diritto di rappresentanza quale persona di fiducia

Il rapporto tra la persona di fiducia secondo la legge sui trapianti e la persona con diritto di rappresen- tanza nel caso di interventi medici è ora disciplinato secondo l’articolo 378 capoverso 1 numero 1 del Codice civile2: se una persona non ha designato una persona di fiducia, ma nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale ha designato una persona con diritto di rappresentanza, quest’ultima è considerata persona di fiducia ai sensi della legislazione in materia di trapianti.

Art. 6a Obbligo di informare

I colloqui con gli stretti congiunti o la persona di fiducia su un’eventuale donazione di organi, tessuti o cellule sono svolti possibilmente da persone specificamente formate. Queste ultime sono tenute a infor- mare gli stretti congiunti autorizzati a decidere o la persona di fiducia circa i loro diritti e doveri nonché lo svolgimento della donazione di organi (cfr. anche art. 8c cpv. 4 legge sui trapianti).

Le persone autorizzate a decidere devono essere informate sulla possibilità di opporsi al prelievo nel rispetto della volontà presunta dalla persona interessata (lett. a). Vanno anche informate che il prelievo è consentito in assenza di opposizione entro un certo termine (lett. b). Deve pure essere reso loro noto che il termine inizia a decorrere dal colloquio informativo sulla donazione di organi e si estingue dopo 24 ore nel caso degli organi o dopo 12 ore in caso di prelievo di soli tessuti (lett c).

Le persone autorizzate a decidere devono inoltre essere informate su tutti i passi importanti del processo di donazione di organi (lett. d). Le informazioni devono comprendere in particolare il tipo e la portata dei provvedimenti medici preparatori e i loro effetti.

Art. 6b Termine per l’esercizio del diritto di opposizione

La legge sui trapianti rivista impone al Consiglio federale di stabilire il termine entro il quale gli stretti congiunti o la persona di fiducia possono opporsi al prelievo di organi, tessuti e cellule (art. 8c cpv. 5 lett. b legge sui trapianti). Nella pratica si è constatato che non sempre tutti gli stretti

2 RS 210