Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/18: Modifica dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti) · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 8e Compiti dell’UFSP
L’UFSP è responsabile dello sviluppo del registro delle donazioni di organi e di tessuti. Mette a disposi- zione del servizio nazionale di attribuzione l’infrastruttura tecnica e sviluppa ulteriormente il registro (cpv. 1).
La responsabilità degli aspetti tecnici della sicurezza dei dati e delle informazioni spetta all’UFSP, che attua le misure concernenti gli aspetti tecnici del registro previste nelle basi. Fra queste rientra ad esem- pio l’attuazione di un’autentificazione sicura delle persone registrate (cpv. 2). L’UFSP controlla che i diritti di accesso siano attribuiti correttamente e verifica a campione se il registro viene consultato in un mo- mento in cui ciò è consentito. Secondo l‘articolo 8c capoverso 2 della legge sui trapianti rivista la dichia- razione di un potenziale donatore può essere consultata solo dopo che si è deciso di interrompergli i trattamenti di mantenimento in vita (cpv. 3).
Art. 8f Registrazione di dati e autentificazione della persona che esegue la registrazione
Le persone che vogliono iscrivere nel registro la propria decisione relativa alla donazione di organi, tes- suti o cellule dopo la morte, provvedono autonomamente all’iscrizione. Possono iscrivere sia un’opposi- zione o un consenso generale, sia fare una dichiarazione di volontà differenziata in cui si autorizza il prelievo solo di determinati organi, tessuti o cellule. È anche possibile indicare una persona di fiducia incaricata di prendere la decisione (cpv. 1).
Il capoverso 2 precisa che le persone che eseguono la registrazione devono autentificarsi mediante Id-
e. Il registro utilizza a tale scopo il servizio di autentificazione delle autorità svizzere AGOV9, un sistema IAM conforme all’articolo 3 dell’ordinanza del 19 ottobre 201610 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM).
Art. 8g Registrazione semplificata
L’articolo 10a capoverso 1 della legge sui trapianti rivista definisce in modo ampio la cerchia delle per- sone che possono eseguire la registrazione, usando la formulazione «ciascuno [può]» con cui si intende essenzialmente la popolazione della Svizzera. Il disciplinamento del consenso presunto si applica tutta- via anche ai turisti che muoiono durante un breve soggiorno in Svizzera. Anche per questi deve esserci la possibilità di dichiarare la propria volontà in modo facile e sicuro. L’Id-e svizzera dovrà in futuro con- sentire anche l’integrazione di identità elettroniche estere, ciò che presuppone una corrispondente con- venzione tra Stati.
Alle persone provenienti da Paesi che non hanno ancora una convenzione con la Svizzera sul ricono- scimento dell’identità elettronica è lasciata la possibilità di effettuare una cosiddetta registrazione sem- plificata senza verifica dell’identità e iscrivere nel registro un rimando a una dichiarazione di volontà relativa alla donazione documentata al di fuori del registro (cpv. 1). Ad esempio, durante un soggiorno in Svizzera è dunque possibile portare con sé una tessera di donatore di organi stampata e compilata a cui si fa riferimento nell’iscrizione nel registro. La registrazione semplificata può essere effettuata anche da persone che potrebbero utilizzare un’Id-e, ma non vogliono farlo. Poiché nel caso delle registrazioni semplificate non è possibile effettuare una verifica dell’identità e non è possibile cancellare i dati delle persone decedute dopo un confronto con l’UCC, queste iscrizioni sono cancellate automaticamente dopo 80 anni (cfr. art. 8m).
Le persone che vogliono ricorrere a una registrazione semplificata utilizzano un login con autentifica- zione a due fattori accettato o rilasciato da AGOV (cpv. 2).
Art. 8h Consultazione dei dati: persone autorizzate all’accesso
Le persone che eseguono la registrazione possono visualizzare e modificare online la propria iscrizione nel registro. Necessitano dell’accesso per consultare il registro anche le persone chiamate ad accertare la volontà relativa alla donazione, ossia essenzialmente le persone responsabili del coordinamento a livello locale degli ospedali in cui sono trattati e individuati potenziali donatori (lett. a n. 1). Per garantire la consultazione qualora non fosse disponibile alcun responsabile del coordinamento, devono poter
9www.agov.admin.ch