Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 10 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OSiti

1 Introduzione

L’ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680) è in vigore dal 26 agosto 1998 e provvede a una gestione uniforme dei siti inquinati in tutta la Svizzera. Nella pratica ha dato buoni risultati. Nel frattempo tutti i 38 000 siti inquinati sono stati registrati nei relativi catasti, accessibili pubblicamente, e per due terzi di essi sono state concluse le indagini necessarie. Quasi la metà dei 4000 siti che, secondo le stime, devono essere risanati (cosiddetti siti contaminati) è già stata risanata.

Devono essere risanati i siti che sono all’origine di effetti dannosi o molesti sulle acque sotterranee e superficiali, sull’aria o sul suolo. Al fine di valutare la rilevanza delle emissioni delle sostanze inquinanti, negli allegati 1–3 OSiti sono elencati i valori di concentrazione specifici di tutte le sostanze. Tutti i valori per la valutazione delle acque sotterranee e superficiali che figurano nell’allegato 1 si fondano su dati tossicologici di base e su uno scenario di esposizione definito. Qualora dal raggiungimento degli obiettivi del risanamento risultassero costi sproporzionati, l’articolo 15 OSiti consente un adeguamento dei provvedimenti.

Dall’entrata in vigore dell’OSiti nel 1998, i valori di concentrazione sono rimasti invariati salvo poche eccezioni. Occorre, tuttavia, esaminare periodicamente se tali valori corrispondono ancora allo stato attuale delle conoscenze in campo tossicologico. Poiché nel frattempo sono trascorsi 25 anni di esecuzione e i valori saranno utilizzati per altri 25 anni, si è ritenuto opportuno procedere con una nuova valutazione. Altrimenti, aumenterebbe il rischio di rivalutare determinati siti in base a valori di concentrazione datati e di doverli eventualmente risanare in un secondo momento. Inoltre, in futuro si correrebbe il pericolo di risanare i siti in misura insufficiente o di ordinare provvedimenti di risanamento oggettivamente non necessari. Per questo motivo, su mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), il Centro svizzero di tossicologia umana applicata (SCAHT) ha verificato se i valori di concentrazione di cui agli allegati 1 e 3 numero 2 OSiti corrispondono ancora allo stato attuale della scienza o se, nel frattempo, sono state acquisite nuove conoscenze in campo tossicologico che richiedono un adeguamento di singoli valori di concentrazione. La presente revisione concerne le modifiche nell’allegato 1 OSiti e si riferisce ai beni da proteggere acque sotterranee e superficiali.

Le proposte di modifica dei valori di cui all’allegato 3 numero 2 OSiti che si riferiscono al suolo di parchi giochi rientravano nel pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020, inviato in consultazione nella primavera 20191. Finora, tuttavia, le modifiche non sono ancora entrate in vigore, perché la maggior parte dei Cantoni ha chiesto un’armonizzazione parallela dell’OSiti con l’ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12).

Nella prassi le persone tenute a fornire una prestazione reale e le autorità cantonali si basano già sui nuovi valori nell’ambito dei provvedimenti di risanamento in corso. Pertanto, non si ritiene necessaria una disposizione transitoria che preveda un rinvio temporale del carattere vincolante dei nuovi valori.