Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 10 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OSiti

2 Punti essenziali del progetto

La legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) e l’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) hanno lo scopo di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli. Le esigenze relative alla qualità delle acque definite nella LPAc e nell’OPAc mirano a garantire la completa utilizzazione delle acque e la conservazione dei biotopi naturali. Se una discarica, un’azienda o un incidente causa un inquinamento delle acque, l’articolo 47 OPAc prevede che tali effetti siano eliminati, al fine di garantire nuovamente l’utilizzazione delle acque come acqua potabile. In questi casi non è possibile basarsi sulle esigenze preventive relative alla qualità previste dal diritto in materia di protezione delle acque, dal momento che i criteri di valutazione e i provvedimenti applicati sono definiti piuttosto nell’OSiti. Gli allegati dell’OSiti comprendono i valori di concentrazione che consentono di valutare gli inquinamenti.

Le nuove informazioni acquisite in campo tossicologico rendono necessari un esame regolare e un’eventuale modifica dei valori di concentrazione nell’OSiti. Ciò consente di continuare a garantire la protezione dell’uomo e dell’ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze inquinanti.

I 68 valori di concentrazione nell’allegato 1 OSiti forniscono il quadro di valutazione della necessità d’intervento conformemente al diritto sui siti contaminati in relazione ai beni da proteggere acque sotterranee e superficiali.

Tra il 2019 e il 2022, lo SCAHT ha verificato se i valori calcolati a metà degli anni Novanta in materia di tossicologia umana ed elencati nell’allegato 1 OSiti corrispondono ancora allo stato attuale delle conoscenze. Questo lavoro di base ha consentito all’UFAM di formulare una proposta di modifica di singoli valori di concentrazione tenendo conto dei principi del diritto amministrativo (in particolare l’attuabilità, la proporzionalità, l’interesse pubblico, l’uguaglianza giuridica e la buona fede). I servizi specializzati cantonali per i siti contaminati sono stati invitati a notificare all’UFAM i casi in cui le modifiche proposte avrebbero delle conseguenze nell’ambito del diritto sui siti contaminati. La conseguente necessità di modifica è oggetto della presente revisione dell’OSiti.

Parallelamente all’esame dei valori attuali e in base all’esperienza maturata in ambito esecutivo, l’UFAM deve valutare se inserire nuove sostanze negli allegati. Ciò risulta essere necessario se una sostanza è riscontrata regolarmente nell’esame di siti inquinati e si presenta in modo diffuso non solo a livello regionale, bensì in tutta la Svizzera. Attualmente è il caso soltanto del gruppo di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). L’integrazione dei PFAS nell’OSiti non rientra tuttavia in questo pacchetto di revisione, bensì nel quadro dell’attuazione della mozione Maret 22.3929 «Definire nelle ordinanze dei valori specifici per i PFAS»2.

2 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223929