Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 39 pagine

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rafforzare la ciberresilienza sulla piazza economica svizzera e che faciliti alle imprese globali lo scambio a livello transfrontaliero.

❖ Funzionalità e implementazione del sistema di comunicazione

Swico approva il sistema di comunicazione centrale per lo scambio sicuro delle informazioni, ma segnala la necessità di un elevato standard di sicurezza.

BE chiede che si chiarisca la distinzione tra i sistemi di cui all’articolo 11 e quelli dell’articolo 12, precisando che né dalle norme né dal rapporto esplicativo si evincono chiaramente la delimitazione tra i due sistemi, i differenti criteri di utilizzo e gli scopi.

SGV sottolinea l’importanza di una registrazione semplice e non burocratica per partecipare allo scambio di informazioni e di un accesso non complicato a livello pratico. L’associazione chiede all’UFCS di assicurare la facilità d’accesso nell’attuazione pratica dell’ordinanza.

 Le FFS lamentano una mancanza di chiarezza in merito alle responsabilità per il monitoraggio di nuove minacce sulla piattaforma di comunicazione dell’UFCS e in merito ai diritti d’accesso. Chiedono di chiarire tali punti.

❖ Proposte di ampliamento e precisazione

BE suggerisce di introdurre un obbligo di registrazione per le organizzazioni e le autorità soggette all’obbligo di segnalazione e per i gestori di infrastrutture critiche sul sistema di comunicazione per lo scambio sicuro delle informazioni e sui sistemi d’informazione per lo scambio automatico.

ASA sottolinea l’importanza di un resoconto dettagliato (anonimizzato) periodico da parte dell’UFCS in merito alle segnalazioni pervenute. Tale rapporto viene ritenuto decisivo per il settore assicurativo al fine di contribuire a incrementare la ciberresilienza dell’economia svizzera e contemporaneamente aumentare la penetrazione del prodotto assicurativo.

eAVS/AI vede la possibilità, con l’introduzione dell’obbligo di segnalazione, che l’UFCS assuma una funzione di interfaccia nell’ottica del principio once-only.

Switch suggerisce di concretizzare in determinati casi la sussidiarietà dell’UFCS e di introdurre un ulteriore capoverso che sancisca il principio della responsabilità personale dei gestori privati in materia di cibersicurezza.

3.3.2.12 Articolo 12 (Sistemi d’informazione per lo scambio automatico)

Art. 12 Sistemi d’informazione per lo scambio automatico

1L’UFCS mette a disposizione dei gestori di infrastrutture critiche sistemi d’informazione per lo scambio automatico di informazioni tecniche su ciberminacce e ciberincidenti.

2L’UFCS è responsabile della sicurezza dei sistemi d’informazione e della liceità del trattamento dei dati.

Cinque partecipanti alla procedura di consultazione si sono espressi in merito a questa disposizione. Le proposte relative al testo dell’ordinanza riguardano gli aspetti della chiarezza e della precisione, gli standard di sicurezza e la protezione dei dati, l’accesso e l’utilizzo del sistema d’informazione.