Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 39 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati
❖ Altre osservazioni sull’articolo 18
BA è favorevole al fatto che l’UFCS segnali automaticamente alle autorità di perseguimento penale i ciberattacchi che potrebbero rappresentare un reato.
ISSS critica il fatto che i vari capoversi non contengano espressioni quali «in particolare» o formulazioni analoghe indicanti che si tratta di un elenco non esaustivo.
Il Centro riscontra come la cerchia di destinatari debba essere sufficientemente ampia affinché l’obbligo di segnalazione possa avere piena efficacia.
SH critica il fatto che l’art. 18 sia troppo breve e che l’obbligo di segnalazione stesso non venga citato esplicitamente.
UR sostiene che i Comuni più piccoli per numero di abitanti, accorpati in uno dei due raggruppamenti dei centri di calcolo, non dovrebbero essere sollevati dall’obbligo di segnalazione.
CCS propone di aggiungere un nuovo capoverso 5 che imponga all’UFCS l’obbligo di denunciare alle autorità di perseguimento penale competenti almeno i casi di cui al capoverso 4.
swissuniversities precisa che le segnalazioni delle scuole universitarie all’attenzione dell’UFCS devono essere coordinate con il CERT di Switch.
3.3.2.19 Articolo 19 (Contenuto della segnalazione)
Art. 19 Contenuto della segnalazione
1La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni sul ciberattacco:
a. data e ora in cui è stato rilevato l’attacco;
b. data e ora in cui è stato compiuto l’attacco;
c. tipo di attacco;
d. metodo di attacco; e
e. indicazioni sull’autore.
2Deve inoltre contenere informazioni che indichino se l’attacco era connesso ai reati di estorsione, minaccia o coazione e se è stata sporta una denuncia penale.
3Deve contenere le seguenti informazioni sulle ripercussioni del ciberattacco:
a. unità dell’organizzazione o dell’autorità interessate;
b. grado di compromissione della disponibilità, dell’integrità e della confidenzialità delle proprie informazioni e delle informazioni di terzi; e
c. ripercussioni del ciberattacco sul funzionamento delle unità dell’organizzazione o dell’autorità interessate.
4Se la segnalazione non viene effettuata tramite il sistema di comunicazione dell’UFCS, deve contenere anche le seguenti informazioni sull’autorità o sull’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione:
a. ragione sociale, nome o designazione nonché indirizzo; e
b. dati di contatto della persona che effettua la segnalazione.
30 partecipanti alla consultazione si sono espressi sul contenuto della segnalazione e nessuno ha respinto completamente questa disposizione.