Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 39 pagine

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3.3.2.24 Ordinanza del 7 marzo 2003 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

Art. 15a cpv. 2 frase introduttiva nonché lett. f e h

2Assume in particolare le seguenti funzioni:

f. gestisce il team nazionale di risposta alle emergenze informatiche (Computer Emergency Response Team [CERT]);

h. rappresenta la Svizzera in organi internazionali per l’analisi tecnica di ciberminacce e per la gestione di ciberincidenti.

Tre partecipanti alla consultazione si sono espressi sulle modifiche all’OOrg-DDPS). Nessuno dei partecipanti alla consultazione le ha respinte. I pareri contengono proposte di precisazione e adeguamento dell’articolo.

❖ Entità e limitazione della partecipazione dell’UFCS agli organi internazionali

ZH suggerisce di indicare con maggiore precisione l’entità della partecipazione dell’UFCS agli organi internazionali e di limitare tale partecipazione al settore della cibersicurezza. A tale proposito sottolinea tuttavia che lo scambio nazionale e internazionale tra le autorità di perseguimento penale per la protezione preventiva contro le ciberminacce e per la gestione repressiva dei ciberincidenti non deve essere limitato.

CMP chiede di prevedere, nell’articolo 15a capoverso 2 lettera h OOrg-DDPS, una definizione più precisa dell’entità del lavoro dell’UFCS in seno agli organi internazionali e una limitazione di tale lavoro al settore della cibersicurezza. Inoltre, sottolinea che questa disposizione non deve limitare lo scambio nazionale e internazionale tra le autorità di perseguimento penale per la protezione – a scopo preventivo – contro le ciberminacce e per la gestione – a scopo repressivo – dei ciberincidenti.

❖ Spostamento e uniformazione dell’elenco dei compiti

VS suggerisce di spostare nell’OCS l’elenco dei compiti di cui all’articolo 15a OOrg-DDPS e di utilizzare in modo uniforme sia l’acronimo francese «OFCS» (ossia UFCS in italiano) sia la versione inglese NCSC («National Cyber Security Centre [NCSC]») in tutte le basi legali esistenti (LSIn, OSIn e OCS).

3.3.2.25 Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa)

Art. 41 cpv. 1

Abrogato

Nessuno dei partecipanti alla consultazione si è espresso in merito all’articolo 41 capoverso 1 OPDa.

3.3.2.26 Altre osservazioni

Nove partecipanti alla consultazione hanno formulato nei loro pareri, senza fare riferimento diretto al testo dell’ordinanza, ulteriori osservazioni.

❖ Coordinamento centrale da parte dell’UFCS

 L’aeroporto di Zurigo propone un nuovo articolo che preveda che una segnalazione all’UFCS annulli automaticamente tutti gli altri obblighi di segnalazione in caso di ciberattacco. L’UFCS dovrebbe fungere da servizio di coordinamento centrale e coordinare le richieste delle autorità.