Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 39 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati

❖ Articolo 13 capoverso 2: informazioni per la registrazione e dati di contatto

GE propone di aggiungere, nella versione francese dell’articolo 13, una nuova lettera c al capoverso 2 che specifichi i dati di contatto dell’unità competente in materia di cibersicurezza all’interno dell’organizzazione o autorità.

SH propone che, in caso di segnalazioni critiche, le informazioni non vengano indirizzate a un’unica persona. Per garantire la continuità della catena d’informazione, suggerisce di consentire la registrazione a più persone. Anche l’aeroporto di ZH, digitalswitzerland e Swico sono del medesimo avviso e propongono di utilizzare, all’articolo 13 capoverso 2 lettera b, anziché «dati di contatto della persona registrata» la frase «dati di una o più persone di contatto».

economiesuisse e scienceindustries chiedono che venga cancellato l’articolo 13 capoverso. 2 o quanto meno adattato l’articolo 13 capoverso 2 lettera b, ritenendo che i dati richiesti siano troppo dettagliati e formalistici.

3.3.2.14 Articolo 14 (Fornitori di servizi)

Art. 14 Fornitori di servizi

1I gestori di infrastrutture critiche possono notificare all’UFCS eventuali fornitori di servizi che vogliono partecipare allo scambio di informazioni.

2I fornitori di servizi devono registrarsi indicando la ragione sociale o il nome come pure i dati di contatto della persona registrata.

Sei partecipanti alla procedura di consultazione si sono espressi in merito a questo articolo. Dai pareri emerge un consenso di fondo nei confronti dell’articolo, unito a richieste di precisazioni e suggerimenti di integrazioni.

❖ Articolo 14 capoverso 1: definizione e ambito d’azione dei fornitori di servizi

FR suggerisce di utilizzare nella versione francese l’espressione «fournisseurs de prestations de cybersécurité» (fornitori di servizi di cibersicurezza), onde evitare confusioni. Questa proposta mira a definire più chiaramente l’ambito d’azione dei fornitori di servizi in questione.

GE propone di precisare, nel testo dell’ordinanza, che l’UFCS verifichi l’adesione dei fornitori di servizi. Questa proposta tiene conto della sensibilità dei dati oggetto di scambio e mira a incrementare la sicurezza dello scambio di informazioni.

VS chiede di precisare se l’articolo si riferisca a tutti i fornitori di servizi informatici o soltanto a quelli legati alla cibersicurezza.

Swiss Banking e Swiss FS-CSC propongono di precisare l’articolo, specificando che i gestori di infrastrutture critiche possono notificare all’UFCS eventuali fornitori che erogano loro servizi nell’ambito della propria attività e che pertanto vogliono partecipare allo scambio di informazioni. Propongono di precisare l’articolo 14 capoverso 1 come segue: «I gestori di infrastrutture critiche possono notificare all’UFCS eventuali fornitori che erogano loro servizi nell’ambito della propria attività (ad es. nell’ambito di un outsourcing) e che pertanto vogliono partecipare insieme a loro allo scambio di informazioni.», motivando tale precisazione con la prassi corrente per cui tali fornitori di servizi sono già autorizzati a partecipare allo scambio di informazioni se soddisfano i requisiti dell’UFCS.

Swico accoglie favorevolmente il fatto che i fornitori di servizi dei gestori di infrastrutture critiche possano avere accesso, su base volontaria, ai suddetti sistemi d’informazione. L’associazione ritiene