Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 39 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
UFDC chiede come ci si comporti in presenza di una vulnerabilità critica, complessa da eliminare, e propone di citare la possibilità di implementare misure di mitigazione transitorie finché la vulnerabilità non sarà stata eliminata.
❖ Articolo 9 capoversi 6 e 7: coordinamento con l’UFCOM
Sunrise approva le norme sul coordinamento tra UFCS e UFCOM, ritenendole il giusto approccio per armonizzare e coordinare tra loro le diverse procedure di segnalazione.
FER segnala che armonizzare le procedure dell’UFCOM e dell’UFCS potrebbe risultare complesso (ad es. l’UFCOM deve informare l’UFCS in merito alle vulnerabilità, affinché quest’ultimo possa eventualmente procedere a una loro divulgazione coordinata).
Il Partito Pirata Svizzero propone di stralciare il capoverso 6 o di modificarlo in maniera tale che la divulgazione continui sostanzialmente ad avvenire ai sensi dei capoversi 1-4, ma tenendo conto delle specificità del controllo a cura dell’UFCOM. Il partito lamenta il fatto che non sia sufficiente avere una gestione indefinita delle informazioni relative alle vulnerabilità nelle infrastrutture critiche, per cui chiede una regolamentazione più chiara all’interno dell’ordinanza.
3.3.2.10 Articolo 10 (Sostegno alle autorità)
Art. 10 Sostegno alle autorità
L’UFCS fornisce sostegno alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nello sviluppo, nell’attuazione e nella verifica degli standard e delle regolamentazioni in materia di cibersicurezza.
Soltanto due partecipanti alla procedura di consultazione si sono espressi in merito a questo articolo, senza respingerlo:
UR solleva la questione del coinvolgimento dei Comuni nel processo globale.
swissuniversities invita a verificare se anche le scuole universitarie non debbano beneficiare di questo sostegno.
3.3.2.11 Articolo 11 (Sistema di comunicazione per lo scambio sicuro delle informazioni)
Art. 11 Sistema di comunicazione per lo scambio sicuro delle informazioni
1Hanno accesso al sistema di comunicazione dell’UFCS per lo scambio sicuro delle informazioni (art. 74 cpv. 2 lett. a) le organizzazioni e le autorità con sede in Svizzera.
2L’UFCS è responsabile della sicurezza del sistema di comunicazione e della liceità del trattamento dei dati.
In tutto 13 partecipanti si sono espressi in merito a questa disposizione e ai seguenti tre ambiti tematici.
❖ Accesso al sistema di comunicazione
PNR 77 ETHZ UNIL fa notare che non è chiaro se tutte le autorità e le organizzazioni con sede in Svizzera abbiano accesso al sistema di comunicazione dell’UFCS o se siano solo le infrastrutture critiche ad averlo. Consiglia una precisazione nell’ordinanza.
Swiss Banking, Swiss FS-CSC, digitalswitzerland, economiesuisse e scienceindustries propongono di estendere l’accesso a tutte le organizzazioni e le autorità soggette all’obbligo di segnalazione, a prescindere dal fatto che abbiano o meno sede in Svizzera. Sostengono che ciò è necessario per