Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 39 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati

3.3.2.16 Articolo 16 (Eccezioni all’obbligo di segnalazione)

Art. 16 Eccezioni all’obbligo di segnalazione

1Le seguenti autorità e organizzazioni sono esentate dall’obbligo di segnalazione alle seguenti condizioni:

a. gli organi di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettere b e c LSIn: se sono responsabili di meno di 1000 abitanti; è determinante la popolazione stabilmente risiedente;

b. le imprese di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera d LSIn, a condizione che:

1. in qualità di gestori di rete, produttori di energia elettrica, gestori di impianti elettrici di stoccaggio o di fornitori di servizi nell’ambito dell’elettricità secondo l’articolo 5a capoverso 1 e l’allegato 1a dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) non siano tenute a rispettare né il livello di protezione A né il livello di protezione B,

2. in qualità di esercenti di gasdotti secondo l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 giugno 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC) presentino negli ultimi cinque anni una media di energia trasportata inferiore a 400 GWh all’anno;

c. le imprese di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera n LSIn, a condizione che:

1. non debbano realizzare alcun sistema di gestione della sicurezza delle informazioni secondo gli articoli 2 e 4 e l’allegato II del regolamento (UE) 2023/203 oppure secondo l’articolo 2 e l’allegato del regolamento (UE) 2022/1645,

2. non debbano applicare le direttive di cui al punto 1.7 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 nel loro programma di sicurezza secondo gli articoli 2, 12, 13 o 14 del regolamento (CE) 300/2008;

d. le imprese ferroviarie come pure le imprese che gestiscono impianti di trasporto a fune, linee filoviarie, autobus e battelli di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera m LSIn, a condizione che:

1. non siano incaricate di assumere compiti sistemici (art. 37 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie [Lferr]),

2. siano titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV), ma non forniscono alcuna offerta di trasporto ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni (art. 28–31c LTV),

3. dispongano di una concessione d’infrastruttura di cui all’articolo 5 Lferr che però non è stata rilasciata poiché sussiste un interesse pubblico alla costruzione e all’esercizio dell’infrastruttura (art. 6 cpv. 1 lett. a Lferr);

e. i fornitori e i gestori di servizi di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettera t LSIn, a condizione che abbiano sede in Svizzera e che non forniscano le loro prestazioni in parte o interamente dietro compenso a favore di terzi.

2Le imprese di cui all’articolo 74b capoverso 1 lettere f, g, h, l e p LSIn, alle quali il capoverso 1 non è applicabile, sono esentate dall’obbligo di segnalazione se nel settore interessato occupano meno di 50 persone e se la loro cifra d’affari annua o il loro totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di franchi.

In tutto 24 partecipanti alla procedura di consultazione si sono espressi in merito a questa disposizione. Nessuno di essi l’ha respinta, ma sono state comunque avanzate critiche e proposte di modifica o integrazione.

❖ Articolo 16 capoverso 1: eccezioni generali all’obbligo di segnalazione

AG, SZ, VD e SwissICT criticano l’eccezione per i Comuni con meno di 1000 abitanti, dal momento che questi ultimi potrebbero essere più esposti ai ciberattacchi a causa delle minori risorse a disposizione, sono connessi alla rete cantonale e i ciberattacchi potrebbero avere ripercussioni negative sulla relativa infrastruttura, sono in genere i più vulnerabili e la loro esenzione trasmetterebbe un segnale sbagliato, ma anche perché le istituzioni minori rivestono un ruolo importante per l’individuazione tempestiva dei ciberattacchi. Di diverso parere è SGV, che approva l’eccezione per i Comuni con meno di 1000 abitanti, ma sottolinea l’importanza delle segnalazioni volontarie e dell’assistenza tecnica per tutti i Comuni.