Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 39 pagine
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3.3.2.6 Articolo 6 (Richieste sui titolari)
Art. 6 Richieste sui titolari
Per avvisare le autorità, le organizzazioni e le persone interessate in caso di ciberminacce imminenti o di ciberattacchi in corso, l’UFCS può richiedere i dati di contatto dei titolari dei nomi di dominio ai gestori dei registri dei nomi di dominio che rientrano nella competenza della Confederazione o sono subordinati a tali nomi di dominio.
Tre partecipanti si sono espressi a favore di questo articolo e chiedono soltanto alcune modifiche formali:
GE propone una riformulazione per chiarire meglio l’intento e la finalità della richiesta dei dati di contatto dei titolari dei nomi di dominio: «L’OFCS peut, afin d’avertir les autorités, les organisations ou les personnes visées par une cybermenace, imminente ou en cours, requérir les coordonnées des titulaires de noms de domaine auprès du registre des noms de domaine relevant de la compétence de la Confédération».
SH è favorevole al potere attribuito all’UFCS all’articolo 6 di formulare richieste relative ai titolari di domini. Si propone tuttavia di estendere tale potere al blocco di domini criminali anziché soltanto alla diramazione di avvisi.
ISSS segnala che all’UFCS manca la competenza di avanzare richieste sui titolari a valle di un attacco e di richiedere informazioni storiche sui medesimi.
3.3.2.7 Articolo 7 (Analisi tecnica di ciberincidenti e ciberminacce)
Art. 7 Analisi tecnica di ciberincidenti e ciberminacce
1L’UFCS gestisce il team nazionale di risposta alle emergenze informatiche (Computer Emergency Response Team [CERT]), che svolge in particolare i seguenti compiti:
a. gestione tecnica degli incidenti;
b. analisi di questioni tecniche;
c. identificazione e valutazione di ciberminacce.
2Per l’analisi dei ciberincidenti e delle ciberminacce l’UFCS gestisce un’infrastruttura resiliente che deve funzionare indipendentemente dal resto dell’informatica della Confederazione.
16 partecipanti alla procedura di consultazione si sono espressi in merito a questa disposizione dell’ordinanza. La maggior parte delle proposte riguarda modifiche testuali o chiarimenti.
❖ Articolo 7 capoverso 1: analisi tecnica e CERT
Per quanto riguarda la definizione e i compiti del CERT, CH++ segnala che, anziché «CERT», si debba utilizzare l’acronimo «CSIRT», trattandosi nel primo caso di un marchio protetto. UFDC sollecita a precisare la composizione del CERT nel rapporto esplicativo e propone di sostituire, all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b, l’aggettivo «tecnico» con l’espressione «in materia di cibersicurezza». ISSS critica il fatto che l’articolo non stabilisca di chi sia a disposizione il CERT e segnala come le lettere a e b abbiano un focus di tipo tecnico, ma non la lettera c. ISSS chiede che venga rivisto l’articolo, integrando la disposizione, e che di norma si pubblichino le analisi effettuate. Infine Pour Demain propone di estendere l’articolo 7 capoverso 1 lettera a alla «gestione tecnica degli incidenti, inclusi gli eventi senza coinvolgimento di terzi» e di creare un nuovo articolo 7 capoverso 1 lettera d in cui prevedere il monitoraggio di incidenti correlati all’intelligenza artificiale, ampliando in tal modo l’elenco.
Per quanto riguarda la collaborazione e il coordinamento, economiesuisse e scienceindustries invocano una precisazione collettiva delle prestazioni e della collaborazione tra UFCS, CERT privati e in-