Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 39 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati
ISSS propone di distinguere tra il contenuto della prima segnalazione e, a seconda della classificazione dell’incidente, altri contenuti.
Le FFS ritengono che le informazioni richieste siano parzialmente impraticabili e irrealistiche e chiedono che l’articolo venga modificato in modo da permettere la segnalazione anche se non sono disponibili tutti i dati richiesti.
ASA raccomanda di armonizzare la soglia per le segnalazioni basate sulla LSIn con quella per le segnalazioni basate sulla LPD.
L’aeroporto di Zurigo chiede il divieto per l’UFCS di trasmettere informazioni alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità senza il consenso dell’autorità o dell’organizzazione assoggettata all’obbligo di segnalazione.
Switch propone di concretizzare la disposizione sotto vari aspetti, in particolare stabilendo un limite temporale e un limite relativo al numero di persone interessate.
3.3.2.20 Articolo 20 (Trasmissione della segnalazione)
Art. 20 Trasmissione della segnalazione
Se la segnalazione non viene effettuata tramite il sistema di comunicazione dell’UFCS, questo informa la persona di contatto di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera b di aver ricevuto la segnalazione e del suo contenuto.
Cinque partecipanti alla consultazione si sono espressi in merito alla trasmissione della segnalazione. Nessuno dei partecipanti alla consultazione ha respinto l’articolo 20. I pareri contengono proposte di integrazione e precisazione dell’articolo.
❖ Segnalazione tramite organizzazioni terze
Switch propone che una o più imprese possano decidere congiuntamente di trasmettere le segnalazioni tramite un’organizzazione terza specializzata che supporti anche la risposta agli incidenti («incident response»).
swissuniversities raccomanda di integrare l’articolo 20 OCS con un ulteriore capoverso che consenta a una o più imprese di decidere congiuntamente di segnalare gli incidenti tramite un’organizzazione terza specializzata. Propone inoltre una formulazione concreta per tale aggiunta, ossia: «2 Eine oder mehrere meldepflichtige Behörden oder Organisationen können beschliessen, den Meldeprozess einzeln oder gemeinsam an eine spezialisierte Drittorganisation auszulagern» (2 Una o più autorità o organizzazioni assoggettate all’obbligo di segnalazione possono decidere di esternalizzare il processo di segnalazione, singolarmente o congiuntamente, a un’organizzazione terza specializzata).
❖ Anonimato nelle segnalazioni
economiesuisse, scienceindustries e digitalswitzerland propongono di adeguare la formulazione per garantire l’anonimato nelle segnalazioni da parte di terzi. Inoltre, raccomandano una formulazione che permetta la trasmissione dei dati di contatto solo nei casi in cui ciò sia necessario per la protezione della cibersicurezza: «Falls die eine Meldung nicht über das Kommunikationssystem des BACS erfolgt, informiert dieses die Kontaktperson nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b einer registrierten und von der Meldung betroffenen Organisation über den Eingang und den Inhalt der Meldung, indes ohne die Kontaktangaben der meldenden Organisation oder Person, es sei denn, auch die Kontaktangaben sind zum Schutz der Cybersicherheit erforderlich» (se la una segnalazione non viene effettuata tramite il sistema di comunicazione dell’UFCS, questo informa la persona di contatto