Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/35: Adozione dell’ordinanza sulla cybersicurezza (OCS) · 39 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
❖ Chiarezza e precisione del testo dell’ordinanza
GL segnala un’incoerenza terminologica tra il testo dell’ordinanza e le spiegazioni. Mentre nel testo dell’ordinanza si parla solo di «informazioni tecniche», secondo il rapporto esplicativo vengono trattati anche dati personali.
SH nota che rimane poco chiaro come debba avvenire lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti interessati. Chiede più precisione nel disciplinare la modalità di scambio delle segnalazioni e delle informazioni.
❖ Standard di sicurezza e protezione dei dati
L’aeroporto di ZH propone che l’UFCS miri ai massimi standard di sicurezza e raccomanda di sancirlo esplicitamente nel testo dell’ordinanza.
Le FFS chiedono di fare chiarezza in merito alle modalità consentite per la gestione delle informazioni in ambienti cloud. In particolare le FFS domandano quali siano le condizioni che autorizzino al salvataggio delle informazioni in ambienti cloud al di fuori della Svizzera.
❖ Accesso e utilizzo del sistema d’informazione
swissuniversities sottolinea che alle scuole universitarie sarebbe molto utile ricevere dall’UFCS o tramite Switch informazioni dirette sulle attuali minacce (Threat Intelligence), per cui sottolinea l’importanza dello scambio di informazioni per il settore universitario.
3.3.2.13 Articolo 13 (Registrazione)
Art. 13 Registrazione
1Per utilizzare il sistema di comunicazione le organizzazioni e le autorità devono registrarsi. Devono comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento nei dati registrati.
2La registrazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a. ragione sociale, nome o designazione nonché indirizzo;
b. dati di contatto della persona registrata.
Otto partecipanti alla procedura di consultazione si sono espressi in merito a questo articolo, che nessuno ha respinto nella forma proposta.
❖ Articolo 13 capoverso 1: terminologia e processo di registrazione
GE raccomanda di sostituire, nella versione francese dell’articolo 13 capoerso 1, il termine «enregistrement» con «enrôlement», onde evitare ambiguità. Tale modifica mira a descrivere il processo di registrazione con maggiore precisione.
L’aeroporto di ZH chiede una registrazione obbligatoria per le infrastrutture critiche entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, ma sottolinea che la partecipazione allo scambio di informazioni deve rimanere facoltativa.
swissuniversities spiega che le scuole universitarie hanno interesse a registrarsi il prima possibile e a rendersi disponibili per un’eventuale pre-registrazione. Propone anche di verificare la possibilità di un coordinamento da parte di Switch.