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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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informazioni all’IRS conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense;

c) gli Stati Uniti non sono tenuti a ottenere e scambiare informazioni relative a un anno civile precedente al primo anno civile in riferimento al quale la Svizzera è tenuta a ottenere e scambiare informazioni; e

d) gli Stati Uniti non sono tenuti a iniziare a scambiare informazioni prima della data in cui la Svizzera è tenuta a iniziare lo scambio di informazioni.

7. Adattamento delle definizioni in funzione delle disposizioni esecutive del

Dipartimento del Tesoro statunitense. In deroga all’articolo 1 e alle definizioni secondo gli allegati del presente Accordo, per l’attuazione del presente Accordo la Svizzera può applicare una definizione esistente nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense anziché la rispettiva definizione del presente Accordo e può consentire agli istituti finanziari svizzeri di applicare, purché ciò non pregiudichi lo scopo del presente Accordo.

Articolo 5 Collaborazione ai fini della conformità e dell’applicazione

1. Errori di lieve entità o amministrativi. Un’autorità competente informa l’autorità competente dell’altra Parte se ha motivo di ritenere che errori amministrativi o altri errori di lieve entità possono aver condotto alla notifica di informazioni inesatte o incomplete o aver causato altre violazioni del presente Accordo. L’autorità competente di tale altra Parte applica il proprio diritto nazionale (incluse le sanzioni applicabili) per ottenere informazioni corrette e/o complete o per risolvere altre violazioni del presente Accordo.

2. Inadempienza grave.

a) Un’autorità competente informa l’autorità competente dell’altra Parte qualora stabilisca che vi sia un’inadempienza grave degli obblighi previsti dal presente Accordo per quanto riguarda un istituto finanziario notificante nell’altra giurisdizione. L’autorità competente di tale altra Parte applica il proprio diritto nazionale (incluse le sanzioni applicabili) per risolvere l’inadempienza grave descritta nella notifica.

b) Se, nel caso di un istituto finanziario svizzero notificante, tali misure correttive non risolvono l’inadempienza entro 18 mesi dalla data della notifica iniziale dell’inadempienza grave, gli Stati Uniti considerano l’istituto finanziario svizzero notificante come istituto finanziario non partecipante ai sensi del presente paragrafo 2 lettera b.

3. Ricorso a fornitori esterni di servizi. Ogni Parte può consentire agli istituti

finanziari notificanti di ricorrere a fornitori esterni di servizi per adempiere gli obblighi imposti su tali istituti finanziari notificanti da una Parte, come previsto nel presente Accordo, ma la responsabilità dell’adempimento di tali obblighi rimane degli istituti finanziari

notificanti.