Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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all’articolo 2 del presente Accordo; e
b) prescrive le regole e procedure necessarie all’attuazione dell’articolo 5 del presente Accordo.
6. Tutte le informazioni scambiate sono soggette alle norme di confidenzialità e altre protezioni previste dalla Convenzione, incluse le disposizioni che limitano l’uso delle
informazioni scambiate.
7. L’autorità competente statunitense invia una notifica scritta all’autorità competente svizzera quando è soddisfatta che quest’ultima dispone (i) di adeguate salvaguardie per garantire che le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo rimangano confidenziali e siano utilizzate esclusivamente a fini fiscali, nonché (ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati e confidenziali, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità
dimostrata di risolvere prontamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell’articolo 5 del presente Accordo).
8. La Svizzera assicura che le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo condivise con entità subnazionali (quali Cantoni e Comuni) restino confidenziali e siano utilizzate esclusivamente a fini fiscali. La Svizzera richiede alle sue entità subnazionali di notificare prontamente l’autorità competente svizzera in merito a qualsiasi violazione che incida effettivamente o potenzialmente sulla confidenzialità e sulle altre protezioni previste dalla Convenzione («violazione di dati»). Alla ricezione della notifica di cui alla frase precedente trasmessa da un’entità subnazionale, l’autorità competente svizzera invia
prontamente una notifica all’autorità competente statunitense in merito alla violazione di dati con sufficienti dettagli affinché l’autorità competente statunitense possa affrontare tale violazione di dati nella misura in cui incide sugli Stati Uniti. Conformemente alle sue attuali prassi, l’autorità competente statunitense non condivide sistematicamente le informazioni scambiate in virtù del presente Accordo con qualsiasi Stato federato degli Stati Uniti o qualsiasi sua suddivisione politica o suo ente locale.
9. L’obbligo degli Stati Uniti di scambiare informazioni secondo l’articolo 2 del
presente Accordo entra in vigore alla data della notifica scritta da parte dell’autorità
competente statunitense di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
Articolo 4 Applicazione della normativa FATCA nei confronti degli istituti finanziari svizzeri
1. Trattamento degli istituti finanziari svizzeri notificanti. Ogni istituto finanziario
svizzero notificante è considerato adempiente e non soggetto alla trattenuta alla fonte ai sensi della sezione 1471 dell’IRC se la Svizzera ottempera agli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo per quanto riguarda tale istituto finanziario svizzero notificante e l’istituto finanziario svizzero notificante:
a) identifica i conti statunitensi oggetto di comunicazione e notifica annualmente all’autorità competente svizzera le informazioni previste dall’articolo 2