Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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Articolo 9 Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 10 Durata dell’Accordo

1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio dell’anno civile successivo alla data della notifica scritta della Svizzera agli Stati Uniti che la Svizzera ha completato le procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2. Ciascuna Parte può disdire il presente Accordo mediante notifica scritta della disdetta all’altra Parte. La disdetta ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi dalla data di notifica della disdetta.

3. Le Parti si consultano in buona fede per modificare il presente Accordo se necessario a riflettere i progressi degli impegni di cui all’articolo 6 del presente Accordo o

nell’eventualità che l’autorità competente statunitense condivida sistematicamente le

informazioni ricevute nell’ambito del presente Accordo con qualsiasi Stato federato degli Stati Uniti o qualsiasi sua suddivisione politica o suo ente locale.

Articolo 11 Disposizioni transitorie

1. All’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo del 2013 si estingue.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti continuano ad applicare le disposizioni dell’Accordo del 2013 come segue:

a) con riferimento ai periodi di rendiconto antecedenti l’entrata in vigore del presente Accordo, gli importi trattenuti alla fonte sono pagati conformemente alle

disposizioni dell’Accordo del 2013 e di qualsiasi accordo FFI applicabile;

b) con riferimento ai periodi di rendiconto antecedenti l’entrata in vigore del presente Accordo, le informazioni diverse dalle notifiche trasmesse tardivamente di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono comunicate conformemente alle

disposizioni dell’Accordo del 2013 e di qualsiasi accordo FFI applicabile;

c) i diritti e gli obblighi delle Parti di cui agli articoli 5 e 7 dell’Accordo del 2013 restano applicabili in riferimento alla gestione delle domande raggruppate

effettuate conformemente all’articolo 5 dell’Accordo del 2013 fino al 31 dicembre dell’anno civile in cui il presente Accordo entra in vigore; e

d) con riferimento ai periodi di rendiconto antecedenti l’entrata in vigore del presente Accordo, un istituto finanziario svizzero notificante è tenuto a trattenere l’imposta alla fonte come descritto all’articolo 7 paragrafo 2 dell’Accordo del 2013 nei casi in cui l’autorità competente svizzera non trasmetta all’IRS le informazioni