Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
di comunicazione di ciascun istituto finanziario statunitense notificante:
(1) il nome, l’indirizzo e il NIF svizzero di ogni persona che è residente in Svizzera ed è un titolare di tale conto,
(2) il numero di conto (o, in assenza di un numero di conto, l’equivalente funzionale),
(3) il nome e il numero d’identificazione dell’istituto finanziario
statunitense notificante,
(4) l’importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito,
(5) l’importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagato o accreditato al conto, e
(6) l’importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagato o accreditato al conto, nella misura soggetta a notifica ai sensi del capitolo 3 del sottotitolo A o del capitolo 61 del sottotitolo F dell’IRC.
Articolo 3 Tempi e modalità dello scambio di informazioni
1. Ai fini dell’obbligo di scambio di informazioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo, l’importo e la natura dei pagamenti effettuati in relazione a un conto statunitense oggetto di comunicazione possono essere determinati conformemente ai principi della normativa fiscale della Svizzera e l’importo e la natura dei pagamenti effettuati in relazione a un conto svizzero oggetto di comunicazione possono essere determinati conformemente ai principi della normativa sulle imposte federali sul reddito degli Stati Uniti.
2. Ai fini dell’obbligo di scambio di informazioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo, le informazioni scambiate identificano la valuta di denominazione di ogni importo rilevante.
3. Con riferimento all’articolo 2 paragrafo 2 del presente Accordo, le informazioni sono ottenute e scambiate in relazione all’anno civile di entrata in vigore del presente Accordo e a tutti gli anni successivi.
4. Le informazioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo sono scambiate entro nove mesi dalla fine dell’anno civile a cui fanno riferimento o, se successivo, il 30 settembre dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di ciascuna Parte di scambiare informazioni secondo l’articolo 2.
5. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati Uniti stipulano un accordo o un’intesa nel quadro della procedura amichevole prevista dall’articolo 25 della Convenzione che:
a) stabilisce le procedure per gli obblighi di scambio automatico di cui