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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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svizzero ottenga e notifichi tutte le informazioni di cui all’articolo 2, incluso il TIN

statunitense, sufficienti a notificare tale conto. In deroga alle precedenti frasi del presente paragrafo 4, se le circostanze cambiano in modo tale che l’istituto finanziario svizzero abbia motivo di ritenere che l’autocertificazione o la documentazione associata a un conto sia inattendibile o inesatta come determinato ai sensi dell’allegato I del presente Accordo, la Svizzera stabilisce che l’istituto finanziario svizzero deve determinare nuovamente lo status del conto in base alle procedure di cui all’allegato I del presente Accordo.

5. In deroga ai paragrafi 1–4 del presente articolo, in relazione a qualsiasi informazione scambiata conformemente all’articolo 26 della Convenzione ai sensi dell’Accordo del 2013, le Parti rimangono vincolate alla confidenzialità e alle altre protezioni ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 27 giugno 2024, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente parimenti fede.

PER GLI STATI UNITI D’AMERICA: PER LA CONFEDERAZIONE

SVIZZERA: