Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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4. Prevenzione dell’elusione. Le Parti applicano le disposizioni necessarie a prevenire che gli istituti finanziari adottino pratiche volte a eludere gli obblighi di notifica previsti dal presente Accordo.
Articolo 6 Impegno reciproco a continuare a migliorare l’efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza
1. Reciprocità. Gli Stati Uniti riconoscono la necessità di conseguire livelli equivalenti di reciprocità nello scambio automatico di informazioni con la Svizzera. Gli Stati Uniti si impegnano a migliorare ulteriormente la trasparenza e la relazione di scambio con la
Svizzera, perseguendo l’adozione di normative e promuovendo e supportando la pertinente legislazione per conseguire tali livelli equivalenti di reciprocità nello scambio automatico di informazioni.
2. Trattamento di pagamenti passthru. Le Parti si impegnano a collaborare, assieme alle giurisdizioni partner, per sviluppare un approccio alternativo pratico ed efficace, che riduca l’onere al minimo e permetta di raggiungere gli obiettivi riguardanti la trattenuta dell’imposta alla fonte sui pagamenti passthru.
Articolo 7 Non discriminazione nell’applicazione della normativa FATCA nei confronti di giurisdizioni partner
1. In relazione all’applicazione della normativa FATCA nei confronti degli istituti finanziari svizzeri, alla Svizzera è concesso il beneficio di qualsiasi condizione più
vantaggiosa di cui all’articolo 4 o all’allegato I del presente Accordo concessa a un’altra giurisdizione partner secondo un accordo bilaterale firmato in base al quale l’altra
giurisdizione partner si impegna ad assumere gli stessi obblighi della Svizzera di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo e di essere soggetta alle stesse condizioni di cui agli articoli 2 e 3 e agli articoli 5–9 del presente Accordo.
2. Gli Stati Uniti informano la Svizzera di tali condizioni più vantaggiose e le applicano automaticamente secondo il presente Accordo, come se fossero specificate nell’Accordo e con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo contenente le condizioni più vantaggiose, salvo che la Svizzera non rifiuti per scritto di applicarla.
Articolo 8 Consultazioni e modifiche
1. In caso sorgano difficoltà nell’applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte può richiedere consultazioni al fine di elaborare misure atte a garantirne l’adempimento.
2. Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti. Salvo diversamente concordato, la modifica entra in vigore attraverso le stesse procedure previste dall’articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo.