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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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richieste di cui all’articolo 5 paragrafo 1 dell’Accordo del 2013 entro otto mesi dalla data di ricezione di tale richiesta.

3. Le notifiche nuove, modificate, corrette e annullate che sono preparate

conformemente alle disposizioni dell’Accordo del 2013 e di qualsiasi accordo FFI applicabile (ad eccezione di quanto previsto alla lettera b), ma trasmesse dopo il 31 dicembre dell’anno in cui entra in vigore il presente Accordo e che si riferiscono a periodi di rendiconto

antecedenti l’entrata in vigore del presente Accordo («notifiche trasmesse tardivamente»)

devono essere comunicate in conformità con le lettere a–c del presente paragrafo 3. In deroga all’articolo 1 paragrafo 2 del presente Accordo, qualsiasi espressione utilizzata nel presente paragrafo che non è definita nel presente Accordo ha il significato conferitole nell’Accordo del 2013.

a) L’autorità competente svizzera fornisce le notifiche trasmesse tardivamente ricevute da un ente finanziario svizzero notificante all’autorità competente statunitense su base mensile anziché richiedere che tali notifiche siano trasmesse direttamente dall’istituto finanziario svizzero notificante all’IRS;

b) un istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a notificare informazioni aggregate su un conto statunitense senza dichiarazione di consenso ai sensi

dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera b punti (ii) e (iii) dell’Accordo del 2013 se l’istituto finanziario svizzero notifica informazioni specifiche sul conto (incluso il TIN

statunitense) come se fosse un conto statunitense che non è un conto statunitense senza dichiarazione di consenso; e

c) le notifiche trasmesse tardivamente che sono notifiche modificate, corrette o annullate trasmesse dall’autorità competente svizzera conformemente alla lettera a del presente paragrafo 3 sono trasmesse come nuove notifiche (anziché come notifiche modificate, corrette o annullate) in riferimento al precedente periodo di rendiconto e specificano in maniera mutualmente accettabile per le autorità competenti che tali notifiche sono, a seconda dei casi, correzioni, modifiche o notifiche annullate.

4. Fatta eccezione per il trattamento di titolari di conti senza dichiarazione di consenso o recalcitranti, gli obblighi di diligenza di cui all’allegato I dell’Accordo del 2013 sono in linea con le disposizioni dell’allegato I del presente Accordo. Di conseguenza, un istituto

finanziario svizzero che era soggetto all’Accordo del 2013 e che prima dell’entrata in vigore del presente Accordo ha identificato, conformemente alle disposizioni dell’allegato I

dell’Accordo del 2013 e nel rispetto dell’accordo FFI, un titolare di conto come cittadino o residente negli Stati Uniti, soggetto statunitense specifico, entità estera non finanziaria (Non- Financial Foreign Entity, NFFE) passiva (come definita nell’allegato I) con uno o più

soggetti controllanti che siano un soggetto statunitense specifico, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero ritenuto adempiente, un beneficiario

effettivo esonerato, una NFFE attiva (come definita nell’allegato I) o un istituto finanziario non partecipante, può continuare a basarsi sulla precedente identificazione ai fini di qualsiasi disposizione contenuta nel presente Accordo. Nel caso di un titolare di conto senza

dichiarazione di consenso o recalcitrante che è considerato un soggetto statunitense

conformemente all’allegato I dell’Accordo del 2013, la Svizzera può consentire all’istituto finanziario svizzero di trattare tale conto come conto statunitense oggetto di comunicazione ai fini di qualsiasi disposizione del presente Accordo, a condizione che l’istituto finanziario