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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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4. Identificazione e trattamento di altri istituti finanziari esteri ritenuti adempienti

e beneficiari effettivi esonerati. Gli Stati Uniti considerano ogni istituto finanziario svizzero non notificante come istituto finanziario estero ritenuto adempiente o come beneficiario effettivo esonerato ai fini della sezione 1471 dell’IRC.

5. Disposizioni speciali concernenti entità correlate e succursali che sono istituti

finanziari non partecipanti. Se un istituto finanziario svizzero che altrimenti adempie le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o che è descritto al paragrafo 3 o 4 del presente articolo possiede un’entità correlata o una succursale operante in una giurisdizione che impedisce a tale entità correlata o succursale di soddisfare i requisiti di un istituto

finanziario estero partecipante o ritenuto adempiente ai fini della sezione 1471 dell’IRC,

oppure possiede un’entità correlata o succursale che soltanto a causa della scadenza delle disposizioni transitorie per gli istituti finanziari esteri limitati e le succursali limitate è trattata come istituto finanziario non partecipante secondo le pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense, tale istituto finanziario svizzero continua a essere conforme alle disposizioni del presente Accordo e continua a essere considerato istituto finanziario estero ritenuto adempiente o beneficiario effettivo esonerato ai fini della

sezione 1471 dell’IRC, a condizione che:

a) l’istituto finanziario svizzero consideri ognuna di queste entità correlate o succursali come un istituto finanziario non partecipante separato ai fini di tutti gli obblighi di notifica e di trattenuta dell’imposta alla fonte previsti dal presente Accordo e che ognuna di queste entità correlate o succursali si identifichi presso gli agenti pagatori con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte come istituto finanziario non partecipante;

b) ognuna di queste entità correlate o succursali identifichi i propri conti

statunitensi e notifichi le informazioni riguardanti tali conti come previsto dalla sezione 1471 dell’IRC, nella misura consentita dal diritto pertinente relativo all’entità correlata o alla succursale; e

c) tale entità correlata o succursale non solleciti espressamente conti statunitensi detenuti da soggetti non residenti nella giurisdizione in cui è situata l’entità correlata o la succursale oppure conti detenuti da istituti finanziari non

partecipanti che non sono istituiti nella giurisdizione in cui è situata l’entità correlata o la succursale, e tale entità correlata o succursale non sia usata dall’istituto finanziario svizzero o da qualsiasi altra entità correlata per eludere gli obblighi previsti dal presente Accordo o dalla sezione 1471 dell’IRC.

6. Coordinamento dei tempi. In deroga all’articolo 3 paragrafi 3 e 4 del presente Accordo:

a) la Svizzera non è tenuta a ottenere e scambiare informazioni relative a un anno civile precedente all’anno civile in riferimento al quale analoghe informazioni devono essere notificate all’IRS da istituti finanziari esteri partecipanti conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense;

b) la Svizzera non è tenuta a iniziare lo scambio di informazioni prima della data in cui gli istituti finanziari esteri partecipanti sono tenuti a notificare analoghe