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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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paragrafo 2 lettera a del presente Accordo nei tempi e nelle modalità di cui all’articolo 3 del presente Accordo;

b) ottempera ai pertinenti obblighi di registrazione sul sito dell’IRS per la

registrazione ai fini FATCA;

c) nella misura in cui un istituto finanziario svizzero notificante (i) agisce in veste di intermediario qualificato (ai fini della sezione 1441 dell’IRC) che ha scelto di assumersi la responsabilità primaria della trattenuta alla fonte ai sensi del capitolo 3 del sottotitolo A dell’IRC, (ii) è una società di persone estera che ha scelto di agire come società di persone estera con l’obbligo di trattenuta alla fonte (withholding foreign partnership) (ai fini delle sezioni 1441 e 1471 dell’IRC), oppure (iii) è un trust estero che ha scelto di agire come trust estero con l’obbligo di trattenuta alla fonte (withholding foreign trust) (ai fini delle sezioni 1441 e 1471 dell’IRC), e trattiene il 30 per cento di qualsiasi

pagamento di fonte statunitense soggetto a imposizione alla fonte a qualsiasi istituto finanziario non partecipante; e

d) nel caso di un istituto finanziario svizzero notificante non descritto nel

paragrafo 1 lettera c del presente articolo che effettua un versamento di, o agisce in veste di intermediario in relazione a, un pagamento di fonte

statunitense soggetto a imposizione alla fonte a un qualsiasi istituto finanziario non partecipante, l’istituto finanziario svizzero notificante fornisce al pagatore interessato di tale pagamento di fonte statunitense soggetto a imposizione alla fonte le informazioni necessarie per la trattenuta dell’imposta alla fonte e la notifica prevista in relazione a tale pagamento.

In deroga a quanto precede, un istituto finanziario svizzero notificante in riferimento al quale non siano soddisfatte le condizioni del presente paragrafo 1 non ha l’obbligo di trattenuta ai sensi della sezione 1471 dell’IRC a meno che detto istituto finanziario svizzero notificante sia considerato dagli Stati Uniti un istituto finanziario non partecipante ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2 lettera b del presente Accordo.

2. Sospensione delle disposizioni concernenti titolari recalcitranti. Gli Stati Uniti non

richiedono a un istituto finanziario svizzero notificante di prelevare imposte alla fonte

conformemente alla sezione 1471 o 1472 dell’IRC in relazione a un conto detenuto da un titolare recalcitrante (secondo la definizione di cui alla sezione 1471(d)(6) dell’IRC) oppure di chiudere tale conto, se in relazione a tale conto l’autorità competente statunitense riceve le informazioni di cui all’articolo 2 paragrafo 2 lettera a del presente Accordo conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 del presente Accordo.

3. Trattamento specifico di piani pensionistici svizzeri. Gli Stati Uniti considerano i

piani pensionistici svizzeri descritti nell’allegato II come istituti finanziari esteri ritenuti adempienti o beneficiari effettivi esonerati, a seconda dei casi, ai fini delle sezioni 1471 e 1472 dell’IRC. A tale fine un piano pensionistico svizzero include l’entità istituita o situata in Svizzera e regolamentata dalla Svizzera oppure l’accordo contrattuale o giuridico

prestabilito amministrato per fornire pensioni o prestazioni previdenziali o per ricavare proventi al fine di fornire tali prestazioni secondo il diritto svizzero e disciplinato in relazione a contributi, versamenti, notifiche, sponsorizzazione e imposizione.