Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto

ALLEGATO I

OBBLIGHI DI DILIGENZA NELL’IDENTIFICAZIONE E NELLA NOTIFICA DI CONTI STATUNITENSI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI PAGAMENTI A SPECIFICI ISTITUTI FINANZIARI NON PARTECIPANTI

I. Aspetti generali.

A. La Svizzera richiede che gli istituti finanziari svizzeri notificanti applichino le

procedure di diligenza contenute nel presente allegato I per identificare i conti

statunitensi oggetto di comunicazione e i conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti.

B. Ai fini del presente Accordo:

1. tutti gli importi in dollari sono espressi in dollari statunitensi e si riferiscono al loro controvalore in altre valute,

2. salvo disposizioni contrarie, il saldo o il controvalore di un conto corrisponde a quello dell’ultimo giorno di un anno civile o di un altro appropriato periodo di rendiconto,

3. se un saldo o valore soglia deve essere determinato alla data di determinazione ai sensi del presente allegato I, il saldo o valore rilevante corrisponde a quello di tale data o dell’ultimo giorno del periodo di rendiconto che termina

immediatamente prima della data di determinazione, e se un saldo o valore soglia deve essere determinato nell’ultimo giorno di un anno civile ai sensi del presente allegato I, il saldo o valore rilevante corrisponde a quello dell’ultimo giorno dell’anno civile o dell’appropriato periodo di rendiconto,

4. con riserva della sezione II lettera E paragrafo 1 del presente allegato I, un conto è trattato come conto statunitense oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è stato identificato come tale in ottemperanza agli obblighi di diligenza di cui al presente allegato I,

5. salvo disposizioni contrarie, le informazioni su un conto statunitense oggetto di comunicazione sono notificate ogni anno nell’anno civile successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.

C. In alternativa alla procedura descritta nelle diverse sezioni del presente allegato I, la

Svizzera può consentire agli istituti finanziari svizzeri notificanti di basarsi sulla procedura descritta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense per determinare se un conto è un conto statunitense oggetto di

comunicazione o un conto detenuto da un istituto finanziario non partecipante. La Svizzera può consentire agli istituti finanziari svizzeri notificanti di usufruire di questa possibilità di scelta separatamente per ogni sezione del presente allegato I per tutti i conti finanziari pertinenti o separatamente per un gruppo di tali conti

chiaramente delimitato (p. es. in funzione del ramo d’attività o del luogo in cui è gestito il conto).