Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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II. Conti privati preesistenti. Le seguenti regole e procedure si applicano ai fini
dell’identificazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche («conti privati preesistenti»).
A. Conti da non verificare, identificare o notificare. Sempre che l’istituto
finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti, per tutti i conti privati
preesistenti o separatamente per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato qualora le disposizioni di attuazione della Svizzera consentano di usufruire di tale possibilità di scelta, i seguenti conti privati preesistenti non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione:
1. un conto privato preesistente che alla data di determinazione registra un saldo o un controvalore non superiore a 50 000 USD, con riserva della lettera E paragrafo 2 della presente sezione,
2. un conto privato preesistente, sotto forma di contratto assicurativo con valore di riscatto o contratto assicurativo di rendita, che alla data di determinazione registra un saldo o un controvalore non superiore a 250 000 USD, con riserva della lettera E paragrafo 2 della presente sezione,
3. un conto privato preesistente, sotto forma di contratto assicurativo con valore di riscatto o contratto assicurativo di rendita, se le leggi o le disposizioni esecutive vigenti in Svizzera o negli Stati Uniti impediscono efficacemente la vendita di un tale contratto a residenti negli Stati Uniti (p. es. se l’istituto finanziario in questione non dispone di una registrazione necessaria ai sensi del diritto statunitense e se le leggi svizzere concernenti questi prodotti assicurativi, detenuti da residenti in Svizzera, implicano l’obbligo di notifica o di deduzione della trattenuta alla fonte),
4. un conto di deposito con un saldo non superiore a 50 000 USD.
B. Procedura di esame sui conti privati preesistenti con un saldo o un controvalore alla data di determinazione superiore a 50 000 USD (250 000 USD per i contratti assicurativi con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendita), ma inferiore a 1 000 000 USD («conti di valore inferiore»).
1. Ricerca elettronica dei dati. L’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare se i dati esaminabili elettronicamente da esso detenuti contengono uno dei seguenti indizi statunitensi:
a) identificazione del titolare del conto come cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti;
b) inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti;
c) attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti (includendo una casella postale statunitense);
d) attuale numero di telefono negli Stati Uniti;