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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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1. Ogni istituto di previdenza o altre forme di previdenza costituiti in Svizzera ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), dell’articolo 89a capoverso 6 o 7 del Codice civile svizzero (CC)2 o
dell’articolo 331 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO)3,
2. gli istituti di libero passaggio (art. 4 della legge del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio [LFLP] e art. 10 dell’ordinanza del 3 ottobre 19945 sul libero passaggio [OLP]),
3. l’istituto collettore (art. 60 LPP),
4. il fondo di garanzia (art. 56–59 LPP),
5. istituti di altre forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’articolo 82 LPP (pilastro 3a),
6. fondazioni d’investimento (art. 53g–53k LPP), a condizione che tutti i partecipanti alla fondazione d’investimento siano istituti pensionistici o altre forme di previdenza come riportati alla presente sezione II lettera A.
B. Società d’investimento interamente di proprietà di beneficiari effettivi esonerati.
Un’entità che è un istituto finanziario svizzero unicamente perché è una società d’investimento, a condizione che ogni detentore diretto di una partecipazione al capitale di rischio dell’entità sia un beneficiario effettivo esonerato e che ogni
detentore diretto di una partecipazione al capitale di debito di tale entità sia un ente di deposito (relativamente a un prestito accordato a tale entità) o un beneficiario effettivo esonerato.
III. Istituti finanziari di piccole o limitate dimensioni considerati istituti finanziari esteri
ritenuti adempienti. I seguenti istituti finanziari sono istituti finanziari svizzeri non notificanti che sono trattati come istituti finanziari esteri ritenuti adempienti ai fini della sezione 1471 dell’IRC.
A. Istituto finanziario con clientela locale. Un istituto finanziario che soddisfa le
seguenti condizioni:
1. l’istituto finanziario deve avere ottenuto la licenza in Svizzera ed essere
regolamentato come istituto finanziario ai sensi della legislazione svizzera,
2. l’istituto finanziario non è autorizzato ad avere una sede di affari fissa al di fuori della Svizzera; in questo senso una sede di affari fissa non include una sede che non è pubblicizzata o da cui l’istituto finanziario svolge unicamente funzioni di supporto amministrativo,
1 RS 831.40
2RS 210
3RS 220