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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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4. Regole della conversione valutaria. Per determinare il saldo o il controvalore di un conto finanziario denominato in una valuta diversa dal dollaro statunitense, un istituto finanziario svizzero notificante deve convertire nell’altra valuta i valori soglia in dollari statunitensi di cui al presente

allegato I ricorrendo a un tasso di cambio a pronti pubblicato l’ultimo giorno dell’anno civile precedente a quello nel quale l’istituto finanziario svizzero notificante calcola il saldo o il controvalore.

D. Evidenze documentali. Ai sensi del presente allegato I le evidenze

documentali considerate ammissibili comprendono i seguenti documenti:

1. un certificato di residenza emesso da un ente pubblico autorizzato (p. es. un ente governativo, un’agenzia governativa o un’autorità comunale) della giurisdizione nella quale il destinatario del pagamento afferma di essere residente,

2. in riferimento a una persona fisica, un documento emesso da un ente pubblico autorizzato (p. es. un ente governativo, un’agenzia governativa o un’autorità comunale), che contenga il nome della persona fisica e che sia di solito usato per l’identificazione,

3. in riferimento a un’entità, un documento emesso da un ente pubblico autorizzato (p. es. un ente governativo, un’agenzia governativa o un’autorità comunale) che contenga il nome dell’entità e l’indirizzo della sede centrale nella giurisdizione (o nel territorio statunitense) nel quale l’entità afferma di avere sede oppure il nome della giurisdizione (o del territorio statunitense) nel quale l’entità è stata fondata o costituita,

4. in riferimento a un conto finanziario, detenuto in una giurisdizione dove vigono regole antiriciclaggio che siano state approvate dall’IRS in rapporto a un contratto QI (come descritto nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense), uno dei documenti menzionati nell’allegato al contratto QI oltre ai moduli W-8 o W-9 per l’identificazione di persone fisiche o entità;

5. un rapporto di gestione, un’informazione sui crediti emessa da terzi, una domanda di fallimento o un rapporto della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

E. Procedure alternative per conti finanziari detenuti da beneficiari di

contratti assicurativi con valore di riscatto. Un istituto finanziario svizzero notificante può presumere che un beneficiario (diverso dal proprietario) di un contratto assicurativo con valore di riscatto che riceve un’indennità di decesso non sia un soggetto statunitense specifico e può considerare tale conto finanziario come diverso da un conto statunitense oggetto di comunicazione, a meno che l’istituto finanziario svizzero notificante abbia effettiva conoscenza o abbia motivo di ritenere che il beneficiario in questione sia un soggetto statunitense specifico. Un istituto finanziario svizzero notificante ha motivo di ritenere che un beneficiario di un contratto assicurativo con valore di riscatto sia un soggetto statunitense specifico, se