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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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finanziari detenuti da un istituto finanziario non partecipante e deve notificare tale conto finanziario come sarebbe tenuto se fosse un istituto finanziario svizzero notificante (incluso ottemperando ai pertinenti obblighi di registrazione sul sito Internet dell’IRS per la registrazione ai fini FATCA) o chiudere tale conto

finanziario,

9. ogni entità correlata all’istituto finanziario che è un istituto finanziario deve essere

registrata o costituita in Svizzera e, fatta eccezione per eventuali entità correlate che siano un fondo pensione ai sensi della sezione II lettera A del presente

allegato II, deve soddisfare le condizioni di cui alla presente lettera A, e

10. l’istituto finanziario non deve avere direttive o procedure che nell’apertura o nella

tenuta di conti finanziari discriminino le persone fisiche residenti in Svizzera che siano soggetti statunitensi specifici.

B. Banca locale. Un istituto finanziario che soddisfa le seguenti condizioni:

1. l’istituto finanziario opera unicamente (e ha ottenuto licenza ed è regolamentato ai

sensi della legislazione svizzera) come (a) una banca o (b) una cooperativa di credito o analoga organizzazione di credito cooperativo senza scopo di lucro,

2. l’attività dell’istituto finanziario consiste principalmente nella ricezione di depositi

da e nell’erogazione di prestiti a, con riferimento a una banca, clienti al dettaglio non correlati e, con riferimento a una cooperativa di credito o analoga

organizzazione di credito cooperativo, i membri, a condizione che nessun membro abbia una partecipazione superiore al cinque per cento in tale cooperativa di credito o organizzazione di credito cooperativo,

3. l’istituto finanziario soddisfa i requisiti di cui alla lettera A paragrafi 2 e 3 della

presente sezione, a condizione che, oltre alle limitazioni relative al sito Internet descritte alla lettera A paragrafo 3 della presente sezione, il sito Internet non consenta l’apertura di un conto finanziario,

4. l’istituto finanziario non ha in bilancio più di 175 milioni di dollari statunitensi in

valori patrimoniali, e l’istituto finanziario e qualsiasi entità correlata non hanno, complessivamente, nel loro bilancio consolidato o combinato più di 500 milioni di dollari statunitensi, e

5. qualsiasi entità correlata deve essere registrata o costituita in Svizzera e qualsiasi

entità correlata che è un istituto finanziario, fatta eccezione per un’entità correlata che sia un fondo pensione ai sensi della sezione II lettera A del presente allegato II o un istituto finanziario con soli conti di basso valore di cui alla lettera C della presente sezione, deve soddisfare le condizioni previste nella presente lettera B.

C. Istituto finanziario con soli conti di basso valore. Un istituto finanziario svizzero

che soddisfa le seguenti condizioni:

1. l’istituto finanziario non è una società d’investimento,