Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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Allegato II
Le seguenti entità sono trattate come beneficiari effettivi esonerati o istituti finanziari esteri ritenuti adempienti, a seconda del caso, e i seguenti conti sono esclusi dalla definizione di conto finanziario.
Il presente allegato II può essere modificato mediante un accordo amichevole stipulato tra le competenti autorità della Svizzera e degli Stati Uniti al fine di (1) includere ulteriori entità e conti che presentano un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense e caratteristiche simili a entità e conti, riportati nell’allegato II alla data della firma del presente Accordo, oppure (2) stralciare entità e conti che, in seguito al mutare delle circostanze, non presentano più un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense. Tali eventuali inclusioni o stralci entrano in vigore alla data della firma dell’accordo amichevole da parte di entrambe le autorità competenti, salvo altrimenti disposto nello stesso. La procedura per la stipula di un tale accordo amichevole può essere inclusa nell’accordo o nell’intesa di cui all’articolo 3 paragrafo 5 del presente Accordo.
I. Beneficiari effettivi esonerati diversi da fondi. Le seguenti entità sono trattate come
istituti finanziari svizzeri non notificanti e come beneficiari effettivi esonerati ai fini delle sezioni 1471 e 1472 dell’IRC, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da una società d’assicurazione specifica, da un ente di custodia o da un ente di deposito.
A. Ente pubblico. Il Governo della Confederazione svizzera, i Cantoni e i Comuni nonché gli istituti e le agenzie interamente di proprietà degli enti di cui sopra,
includendo in particolare le istituzioni, gli istituti o i fondi del sistema delle
assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale, nonché i programmi di risparmio del personale di tutti questi enti pubblici svizzeri.
B. Organizzazioni internazionali.
1. Le organizzazioni partner di un accordo di sede internazionale con la
Confederazione svizzera,
2. le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organismi internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari o nella Convenzione del 1969 sulle missioni speciali.
C. Banca centrale. La Banca nazionale svizzera e ogni istituto interamente di sua proprietà.
II. Fondi considerati beneficiari effettivi esonerati. Le seguenti entità sono trattate come
istituti finanziari svizzeri non notificanti e come beneficiari effettivi esonerati ai fini delle sezioni 1471 e 1472 dell’IRC.