Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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2. nessun conto finanziario gestito dall’istituto finanziario o da qualsiasi entità correlata ha un saldo o controvalore superiore a 50 000 USD conformemente alle regole di cui all’allegato I per la somma dei conti e la conversione valutaria, e
3. l’istituto finanziario non ha in bilancio più di 50 milioni di dollari statunitensi in valori patrimoniali, e l’istituto finanziario e qualsiasi entità correlata non hanno, complessivamente, più di 50 milioni di dollari statunitensi in valori patrimoniali totali nel loro bilancio consolidato o combinato.
D. Emittente di carte di credito qualificato. Un istituto finanziario svizzero che
soddisfa le seguenti condizioni:
1. l’istituto finanziario è un istituto finanziario soltanto perché è un emittente di carte di credito che accetta depositi solo quando un cliente effettua un pagamento superiore al saldo dovuto della carta e il pagamento eccedente non è restituito immediatamente al cliente, e
2. entro la data di determinazione o, se successiva, la data in cui l’istituto finanziario richiede il trattamento come istituto finanziario estero ritenuto adempiente ai sensi della presente lettera D, l’istituto finanziario applica direttive e procedure volte a prevenire un deposito da parte di un cliente superiore a 50 000 USD o ad
assicurare che qualsiasi deposito di un cliente superiore a 50 000 USD, in ogni caso secondo le regole di cui all’allegato I per la somma dei conti e la conversione valutaria, sia rimborsato al cliente entro 60 giorni; in questo senso un deposito di un cliente non riguarda saldi creditori relativi a oneri disputati ma include i saldi creditori risultanti da resi di beni.
E. Istituti senza scopo di lucro, costituiti e gestiti in Svizzera a fini religiosi, di pubblica
utilità, educativi, scientifici, culturali o altre finalità di pubblico interesse e che siano esenti dall’imposta sul reddito in Svizzera in virtù della loro natura.
F. Comunioni di proprietari per piani costituite in base all’articolo 712l capoverso 2 CC.
IV. Società d’investimento considerate istituti finanziari esteri ritenuti adempienti e
altre regole speciali. Gli istituti finanziari di cui alle lettere A–E della presente sezione sono istituti finanziari svizzeri non notificanti che sono trattati come istituti finanziari esteri ritenuti adempienti ai fini della sezione 1471 dell’IRC. Inoltre, la lettera F della presente sezione stabilisce regole speciali applicabili a una società d’investimento.
A. Un trust che è un istituto finanziario svizzero nella misura in cui almeno un trustee del
trust è un istituto finanziario statunitense notificante, un istituto finanziario estero notificante secondo il modello 1 o un istituto finanziario estero partecipante e almeno uno di tali trustee notifica tutte le informazioni che devono essere notificate ai sensi del presente Accordo come sarebbe richiesto se il trust fosse un istituto finanziario svizzero notificante (incluso ottemperando ai pertinenti obblighi di registrazione sul sito Internet dell’IRS per la registrazione ai fini FATCA).
B. Società d’investimento e società estere controllate sponsorizzate. Un istituto
finanziario di cui alla lettera B paragrafo 1 o 2 della presente sezione che ha un’entità