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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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le informazioni relative al beneficiario raccolte dall’istituto finanziario notificante contengono indizi statunitensi ai sensi della lettera B paragrafo 1 della sezione II del presente allegato I. Se un istituto finanziario svizzero notificante ha effettiva

conoscenza o motivo di ritenere che il beneficiario sia un soggetto statunitense specifico è tenuto ad applicare la procedura di cui alla lettera B paragrafo 3 della sezione II del presente allegato I.

F. Ricorso a terzi. Indipendentemente dal fatto che si usufruisca della possibilità di scelta ai sensi della lettera C della sezione I del presente allegato I, la Svizzera può consentire agli istituti finanziari svizzeri notificanti di appoggiarsi sulle procedure necessarie per l’adempimento degli obblighi di diligenza eseguite da terzi, nella misura prevista dalle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense.

G. Procedura alternativa per nuovi conti commerciali aperti dopo la data di

determinazione e prima del 1° gennaio 2015. Per i nuovi conti commerciali aperti dopo la data di determinazione e prima del 1° gennaio 2015, in riferimento a tutti i nuovi conti commerciali o separatamente a un gruppo di tali conti chiaramente delimitato, la Svizzera può consentire agli istituti finanziari svizzeri notificanti di trattare tali conti come conti commerciali preesistenti e applicare la procedura di diligenza relativa ai conti commerciali preesistenti di cui alla sezione IV del presente allegato I anziché la procedura di diligenza di cui alla sezione V del presente

allegato I. In tale caso, la procedura di diligenza di cui alla sezione IV del presente allegato I deve essere applicata indipendentemente dal saldo del conto o valore soglia di cui alla lettera A della sezione IV del presente allegato I.