Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 36Fedlex · Progetto

6. Data di determinazione. La «data di determinazione» designa la data, che

può essere antecedente l’entrata in vigore del presente Accordo, in cui il Dipartimento del Tesoro statunitense determina di non applicare i requisiti di trattenuta alla fonte di cui alla sezione 1471 dell’IRC agli istituti finanziari svizzeri. La data è: (a) il 30 giugno 2014 nel caso di (i) una giurisdizione che ha firmato un accordo con gli Stati Uniti per applicare la normativa FATCA o agevolare l’applicazione della normativa FATCA entro il 30 giugno 2014, o (ii) una giurisdizione che il Dipartimento del Tesoro statunitense ha determinato aver sostanzialmente raggiunto un tale accordo entro il 30 giugno 2014 ed è inclusa nella lista di tali giurisdizioni del Dipartimento del Tesoro statunitense; (b) il 30 novembre 2014 nel caso di una giurisdizione che il Dipartimento del Tesoro statunitense ha

determinato aver sostanzialmente raggiunto un tale accordo il o dopo il 1° luglio 2014 ed entro il 30 novembre 2014 ed è inclusa nella lista di tali giurisdizioni del Dipartimento del Tesoro statunitense; oppure (c) la data di entrata in vigore di un tale accordo, nel caso di qualsiasi altra

giurisdizione. Per la Svizzera, la data di determinazione è il

30 giugno 2014.

C. Somma dei conti e regole della conversione valutaria.

1. Somma dei conti privati. Per il calcolo del saldo o del controvalore complessivo dei conti finanziari detenuti da una persona fisica, un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato ad addizionare tutti i conti

finanziari tenuti presso questo istituto o presso un’entità correlata, a

condizione che i sistemi informatici dell’istituto finanziario svizzero

notificante consentano di collegare i conti finanziari sulla base di un elemento dei dati, ad esempio il numero di cliente o di identificazione fiscale, e di addizionare i saldi o i controvalori dei conti. A ogni contitolare di un conto finanziario congiunto viene attribuito l’intero saldo o controvalore del conto congiunto ai fini dell’addizione obbligatoria conformemente al presente paragrafo.

2. Somma dei conti commerciali. Per il calcolo del saldo o del

controvalore complessivo dei conti finanziari detenuti da un’entità, un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato ad addizionare tutti i conti

finanziari tenuti presso questo istituto o presso un’entità correlata, a

condizione che i sistemi informatici dell’istituto finanziario svizzero

notificante consentano di collegare i conti finanziari sulla base di un elemento dei dati, ad esempio il numero di cliente o di identificazione fiscale, e di addizionare i saldi o controvalori dei conti.

3. Regole particolari per la somma dei conti, applicabili ai

responsabili della clientela. Per il calcolo del saldo o del controvalore complessivo dei conti finanziari detenuti da una persona, finalizzato a

determinare se un conto finanziario sia di valore elevato, l’istituto finanziario svizzero notificante è inoltre obbligato a sommare tutti questi conti nei casi in cui il responsabile della clientela sappia o abbia motivo di ritenere che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (fatta eccezione per il mandato fiduciario) dalla stessa persona.