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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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3. l’istituto finanziario non è autorizzato a cercare attivamente clienti o titolari di

conto al di fuori della Svizzera; in questo senso non è da considerarsi che l’istituto finanziario abbia sollecitato clienti o titolari di conto al di fuori della Svizzera soltanto perché l’istituto finanziario (a) gestisce un sito Internet, a condizione che in esso non sia esplicitamente segnalato che l’istituto finanziario offre relazioni di conto o servizi a persone non residenti e non si tenti o solleciti l’acquisizione in altro modo di clienti o titolari di conto statunitensi; oppure (b) pubblicizza nella stampa o in stazioni radiofoniche o canali televisivi con distribuzione o diffusione principalmente all’interno della Svizzera ma con occasionale distribuzione o diffusione anche in altri Paesi, a condizione che la pubblicità non indichi

esplicitamente che l’istituto finanziario fornisce conti finanziari o servizi a non residenti e che non tenti o solleciti l’acquisizione di clienti o titolari di conto statunitensi,

4. l’istituto finanziario deve essere obbligato, ai sensi del diritto svizzero, a

identificare i titolari di conto residenti ai fini sia della notifica di informazioni sia di trattenuta dell’imposta alla fonte in riferimento a conti finanziari detenuti da residenti o ai fini di soddisfare gli obblighi di diligenza in materia di AML della Svizzera,

5. almeno il 98 per cento del valore dei conti finanziari gestiti dall’istituto finanziario

nell’ultimo giorno del precedente anno civile è detenuto da soggetti (incluse le entità) residenti in Svizzera, in Liechtenstein, nel Regno Unito o in uno Stato membro dell’Unione europea,

6. entro la data di determinazione (definita nell’allegato I) o, se successiva, la data in

cui l’istituto finanziario richiede il trattamento come istituto finanziario estero ritenuto adempiente ai sensi della presente lettera A, l’istituto finanziario deve dotarsi di direttive e procedure, conformi a quelle di cui all’allegato I, volte a impedire che l’istituto finanziario fornisca un conto finanziario a qualsiasi istituto finanziario non partecipante e a monitorare se l’istituto finanziario apre o gestisce un conto finanziario per un soggetto statunitense specifico che non sia residente in Svizzera (incluso un soggetto statunitense che al momento dell’apertura del conto era residente in Svizzera ma nel frattempo ha cessato di esserlo) o per una NFFE passiva con soggetti controllanti che siano residenti negli Stati Uniti o cittadini statunitensi che non siano residenti in Svizzera,

7. tali direttive e procedure devono stabilire che se è identificato un qualsiasi conto

finanziario detenuto da un soggetto statunitense specifico che non è residente in Svizzera o da una NFFE passiva con soggetti controllanti che sono residenti o cittadini statunitensi che non sono residenti in Svizzera, l’istituto finanziario deve notificare tale conto finanziario come sarebbe tenuto se fosse un istituto

finanziario svizzero notificante (incluso ottemperando ai pertinenti obblighi di registrazione sul sito Internet dell’IRS per la registrazione ai fini FATCA) o chiudere tale conto finanziario,

8. nel caso di un conto preesistente detenuto da un soggetto che non è residente in

Svizzera o da un’entità, l’istituto finanziario deve verificare tale conto preesistente conformemente alle procedure di cui all’allegato I applicabili ai conti preesistenti per identificare eventuali conti statunitensi oggetto di comunicazione o conti