Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 45Fedlex · Progetto
entro la data corrispondente a 90 giorni dopo che tale conto statunitense oggetto di comunicazione è stato inizialmente identificato;
d) l’entità sponsor accetta di espletare, per conto dell’istituto finanziario, tutti gli obblighi di diligenza, trattenuta alla fonte, notifica e ogni altro obbligo che l’istituto finanziario sarebbe tenuto a rispettare se fosse un istituto finanziario svizzero notificante;
e) l’entità sponsor identifica l’istituto finanziario e include il numero
d’identificazione dell’istituto finanziario (ottenuto ottemperando ai pertinenti obblighi di registrazione sul sito Internet dell’IRS per la registrazione ai fini FATCA) in tutte le notifiche effettuate per conto dell’istituto finanziario; e
f) lo status di sponsor dell’entità sponsor non è stato revocato.
C. Veicolo d’investimento sponsorizzato a ristretta partecipazione azionaria. Un
istituto finanziario svizzero che soddisfa le seguenti condizioni:
1. l’istituto finanziario è un istituto finanziario soltanto perché è una società
d’investimento e non è un intermediario qualificato, una società di persone estera con l’obbligo di trattenuta alla fonte o un trust estero con l’obbligo di trattenuta alla fonte ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense,
2. l’entità sponsor è un istituto finanziario statunitense notificante, un istituto
finanziario estero notificante secondo il modello 1 o un istituto finanziario estero partecipante, è autorizzata ad agire per conto dell’istituto finanziario
(p. es. gestore professionale, trustee o socio preposto alla gestione) e accetta di espletare, per conto dell’istituto finanziario, tutti gli obblighi di diligenza,
trattenuta alla fonte, notifica e ogni altro obbligo che l’istituto finanziario sarebbe tenuto a rispettare se fosse un istituto finanziario svizzero notificante,
3. l’istituto finanziario non si propone come veicolo d’investimento per parti non
correlate,
4. venti o meno individui detengono la totalità delle partecipazioni al capitale di
debito e al capitale di rischio dell’istituto finanziario (escluse le partecipazioni al capitale di debito detenute da istituti finanziari esteri partecipanti e istituti finanziari esteri ritenuti adempienti nonché le partecipazioni al capitale di rischio detenute da un’entità se tale entità detiene il 100 per cento delle partecipazioni al capitale di rischio dell’istituto finanziario ed è essa stessa un istituto finanziario sponsorizzato di cui alla presente lettera C), e
5. l’entità sponsor soddisfa le seguenti condizioni:
a) l’entità sponsor è registrata presso l’IRS come entità sponsor sul sito Internet dell’IRS per la registrazione ai fini FATCA;
b) l’entità sponsor accetta di espletare, per conto dell’istituto finanziario, tutti gli obblighi di diligenza, trattenuta alla fonte, notifica e ogni altro obbligo che