Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine

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l’istituto finanziario sarebbe tenuto a rispettare se fosse un istituto finanziario svizzero notificante e conserva la documentazione raccolta in relazione all’istituto finanziario per un periodo di sei anni;

c) l’entità sponsor identifica l’istituto finanziario in tutte le notifiche effettuate per conto dell’istituto finanziario; e

d) lo status di sponsor dell’entità sponsor non è stato revocato.

D. Consulenti in investimenti e gestori di investimenti. Una società d’investimento

costituita in Svizzera che è un istituto finanziario soltanto perché (1) fornisce

consulenza in investimenti a, e agisce per conto di, (2) gestisce portafogli per, e agisce per conto di, un cliente allo scopo di investire, gestire o amministrare i valori

patrimoniali depositati a nome del cliente presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante, o (3) fornisce consulenza in investimenti a, e agisce per conto di, un cliente in base a facoltà d’investimento nell’ambito di un mandato di amministrazione allo scopo di investire, gestire o amministrare i valori patrimoniali depositati a nome del cliente presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante.

E. Veicolo d’investimento collettivo. Una società d’investimento costituita in Svizzera che è regolamentata come veicolo d’investimento collettivo, a condizione che tutte le partecipazioni al veicolo d’investimento collettivo (incluse le partecipazioni al capitale di debito superiori a 50 000 USD) siano detenute da o tramite uno o più beneficiari effettivi esonerati, NFFE attive di cui alla sezione VI lettera B paragrafo 4 dell’allegato I, soggetti statunitensi che non sono soggetti statunitensi specifici o istituti finanziari che non sono istituti finanziari non partecipanti.

F. Regole speciali. Le seguenti regole si applicano a una società d’investimento:

1. in riferimento alle partecipazioni a:

a) una società d’investimento che sia un veicolo d’investimento collettivo di cui alla lettera E della presente sezione;

b) una società d’investimento costituita in una giurisdizione partner che sia regolamentata come veicolo d’investimento collettivo, le cui

partecipazioni complessive (incluse le partecipazioni al capitale di debito superiori a 50 000 USD) siano detenute da o tramite uno o più

beneficiari effettivi esonerati, NFFE attive di cui alla sezione VI

lettera B paragrafo 4 dell’allegato I, soggetti statunitensi che non siano soggetti statunitensi specifici o istituti finanziari che non siano istituti finanziari non partecipanti; oppure

c) una società d’investimento che sia un veicolo d’investimento collettivo qualificato ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del

Dipartimento del Tesoro statunitense;

gli obblighi di notifica di ogni società d’investimento che sia un istituto

finanziario svizzero (diverso da un istituto finanziario mediante il quale siano