Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
o se entrambe sono sotto controllo comune. A tal fine, il controllo comprende la proprietà diretta o indiretta di più del 50 per cento dei voti o del valore di un’entità. In deroga a quanto precede, la Svizzera può considerare un’entità come non correlata a un’altra se le due entità non appartengono allo stesso «gruppo allargato» come definito alla sezione 1471(e)(2) dell’IRC.
kk) L’espressione «TIN statunitense» (taxpayer identifying number) designa il numero d’identificazione fiscale statunitense.
ll) L’espressione «NIF svizzero» designa il numero d’identificazione fiscale svizzero.
mm) L’espressione «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che
esercitano il controllo su un’entità. Nel caso di un trust, tale espressione designa il disponente, i fiduciari (trustee), l’eventuale organo di sorveglianza (protector), i beneficiari o il gruppo di beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust e, in caso di un accordo
giuridico diverso da un trust, l’espressione designa soggetti in posizioni simili o equivalenti. L’espressione «soggetti controllanti» va interpretata in maniera coerente con le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria
internazionale.
nn) Fatta salva la sezione VI dell’allegato I, l’espressione «accordo FFI» designa un accordo pubblicato dall’IRS che definisce le condizioni, conformi
all’Accordo del 2013, che un istituto finanziario svizzero notificante deve soddisfare per essere considerato adempiente i requisiti di cui alla
sezione 1471(b) dell’IRC.
2. Qualsiasi espressione non definita nel presente Accordo, fatti salvi i casi in cui il contesto esiga un’accezione diversa o le autorità competenti si accordino su un significato comune (secondo quanto consentito dalle legislazioni nazionali), ha il significato che le viene attribuito in quel momento dal diritto della Parte che applica il presente Accordo, e qualsiasi significato conferito a un’espressione secondo la normativa fiscale applicabile di quella Parte prevale sul significato dato alla stessa espressione in base ad altre normative della stessa Parte.
Articolo 2 Obblighi di ottenere e scambiare informazioni relative a conti oggetto di comunicazione
1. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 del presente Accordo, ciascuna Parte ottiene le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione e scambia annualmente tali informazioni con l’altra Parte su base automatica conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 della Convenzione.
2. Le informazioni da ottenere e scambiare sono:
a) nel caso della Svizzera, per quanto riguarda ciascun conto statunitense oggetto di comunicazione di ciascun istituto finanziario svizzero notificante: