Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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comunica all’altra autorità competente. Pertanto queste disposizioni vincolano le autorità competenti. L’autorità competente destinataria della notifica applica dunque il diritto nazionale per ottenere la rettifica degli errori, la comunicazione delle informazioni o anche la cessazione della violazione. Le sanzioni applicabili in Svizzera sono previste dalla legge federale sull’attuazione (n. 5.2.11).
Il paragrafo 2 riguarda l’inadempienza grave delle disposizioni dell’Accordo. Nella fattispecie, la prima fase consiste nella comunicazione da parte dell’autorità competente interessata dall’inadempienza grave degli obblighi previsti dall’Accordo FATCA M1 da parte di un istituto che vi è sottoposto, completa della descrizione dei fatti contestati. Ne è un esempio l’istituto finanziario che non sia in grado di trasmettere le informazioni previste dall’articolo 2 dell’Accordo FATCA M1 e non adotti le misure dovute, come la chiusura del conto statunitense interessato. Per porre rimedio a tale inadempienza, l’autorità competente deve applicare le sanzioni previste dalla propria legislazione di attuazione. Se l’inadempienza grave persiste dopo un periodo di 18 mesi dalla notifica, l’istituto finanziario svizzero notificante sarà trattato dagli Stati Uniti come istituto finanziario non partecipante. Tale applicazione è unilaterale e in una prima fase è destinata all’AFC, incaricata di porre rimedio all’inadempienza, ma in una seconda fase riguarderà direttamente l’istituto finanziario interessato, che dovrà pertanto trattenere l’imposta alla fonte. Ciò comporterà anche importanti ricadute commerciali. Infatti, se le relazioni commerciali con un istituto finanziario non partecipante sono considerate più a rischio dai propri partner, questo potrebbe tradursi in un calo della clientela.
Il paragrafo 3 consente alle Parti di autorizzare gli istituti finanziari notificanti a delegare gli obblighi derivanti dall’Accordo ricorrendo a fornitori esterni di servizi. Questa possibilità di delega non riguarda tuttavia il trasferimento di responsabilità per la corretta attuazione dell’Accordo. Gli istituti finanziari restano dunque gli unici responsabili della cattiva applicazione da parte dei fornitori terzi, il che comporta sia la vigilanza sia un’adeguata istruzione.
Il paragrafo 4 autorizza le Parti a prevedere disposizioni tali da prevenire l’adozione di pratiche volte a eludere le finalità dell’Accordo. Questa disposizione sarà trasposta nel diritto nazionale con diverse modalità. Alcune disposizioni dell’Accordo, segnatamente quelle penali, sono riportate nella legge sull’attuazione. L’ordinanza sull’attuazione dell’Accordo (n. 6) contiene a sua volta specifici chiarimenti necessari, che non richiedono obbligatoriamente una legge in senso formale.
Art. 6 Impegno reciproco a continuare a migliorare l’efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza
Il paragrafo 1 concretizza il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della necessità di sviluppare la propria legislazione per conseguire un reciproco scambio automatico di informazioni con la Svizzera. Gli Stati Uniti si impegnano quindi a perseguire l’adozione delle normative necessarie al conseguimento di questo scopo, con riferimento da un lato alla regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense e dall’altro all’attuazione dello scambio di informazioni effettivo. Quest’ultimo è in parte